Cassazione Civile, Ordinanza n. 22310/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una associazione professionale tra notai costituita per l'esercizio in forma associata dell'attività di protesti cambiari e assegni, successivamente modificata con l'ingresso di un nuovo associato e il recesso di altri. Dopo il recesso di un associato e la mancata ricostituzione della pluralità, sorse un contrasto sulla destinazione delle somme giacenti su un conto/libretto cointestato e sulla liquidazione dei rapporti economici tra l'associato superstite e il receduto, poi deceduto. Un arbitro originario rese un lodo parziale; anni dopo, su istanza degli eredi, fu nominato un nuovo arbitro che determinò le quote di spettanza delle parti e gli interessi maturati, usando anche una perizia resa in sede penale. In base al lodo gli eredi ottennero un decreto ingiuntivo per compensi arbitrali, opposto dal notaio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il credito degli eredi fosse ormai estinto perché riferibile a un mero diritto di credito maturato da tempo e non a un diritto trasmissibile come tale; 2) violazione delle norme sulla prova e sul ruolo della CTU, contestando che l'arbitro avesse omesso una nuova consulenza tecnica e avesse valorizzato la perizia penale; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del mandato arbitrale, perché l'arbitro avrebbe disposto il pagamento di interessi e danni non domandati, travalicando il mandato conferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero, in realtà, valutazioni di merito e errori di giudizio non deducibili contro un lodo arbitrale irrituale, il quale è impugnabile solo per vizi della volontà negoziale o per errori di fatto essenziali, non per errori di diritto o di valutazione delle prove. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso non colpiva la ratio della decisione di merito, secondo cui non veniva in rilievo un semplice credito del socio, ma l'accertamento del riparto del residuo attivo a seguito dello scioglimento dell'associazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il superamento dei limiti del mandato arbitrale; la Corte precisa che, nell'arbitrato irrituale, tale doglianza è deducibile solo come vizio della volontà negoziale e non come error in iudicando.
La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché, nel caso concreto, mirava a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e quindi un errore di giudizio.
Richiamato per contestare l'omessa CTU; la Corte ritiene la doglianza diretta contro una valutazione di merito non sindacabile in cassazione nel contesto del lodo irrituale.
Invocato insieme alle norme sulla prescrizione per sostenere l'estinzione del diritto preteso dagli eredi; la Corte esclude la censurabilità in cassazione perché si tratta di errore di giudizio sul diritto sostanziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto diretta contro l'apprezzamento giuridico degli arbitri.
Invocato per escludere la sospensione della prescrizione; la Corte non esamina nel merito la questione per la natura irrituale del lodo e perché la censura non colpisce la ratio decidendi.
Richiamato per sostenere l'intervenuta prescrizione decennale; la Corte lo considera parte di una doglianza non proponibile come errore di diritto contro il lodo irrituale.
Citando la prescrizione quinquennale di interessi e prestazioni periodiche, il ricorrente contesta la condanna agli interessi; la Corte dichiara la censura inammissibile.
La Corte osserva che la controversia è disciplinata dalla normativa anteriore al 2006 e quindi non dall'attuale disciplina dell'arbitrato irrituale introdotta da questa disposizione.
Richiamato per chiarire il diverso regime del lodo rituale: l'errore di diritto è deducibile nel rituale, non nell'irrituale.
Usato dalla Corte per qualificare l'errore essenziale rilevante nell'impugnazione del lodo irrituale; deve trattarsi di errore che abbia deviato la volontà per falsa rappresentazione della realtà, non di errore di giudizio.
Richiamato nel terzo motivo per dedurre violazione del principio della domanda; la Corte lo ricomprende nella censura inammissibile perché non specifica e comunque attinente all'interpretazione del mandato.
Richiamato nel terzo motivo per il divieto di ultrapetizione; la Corte afferma che la verifica del rispetto del mandato arbitrale si risolve in un apprezzamento di fatto insindacabile se motivato correttamente.
Richiamato per contestare la decorrenza degli interessi; la censura è dichiarata inammissibile perché inerente al merito e non a un vizio deducibile del lodo irrituale.
Richiamato nel terzo motivo, ma non esaminato nel merito poiché la Corte ritiene la doglianza inammissibile e comunque non pertinente alla ratio decidendi.
art. 375, comma 2, n. 4-quater c.p.c.
Norma processuale che giustifica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel lodo arbitrale irrituale non sono deducibili errores in iudicando o errori di diritto: l'impugnazione è limitata ai vizi della volontà negoziale, agli errori essenziali di fatto o a violazioni che incidano sulla formazione della volontà dell'arbitro come atto negoziale.
- La contestazione della mancata nomina di una CTU, o della scelta di utilizzare una consulenza/perizia già esistente, riguarda di regola una valutazione di merito delle prove e non integra, da sola, un vizio sindacabile in cassazione contro un lodo irrituale.
- La deduzione del superamento dei limiti del mandato arbitrale è scrutinabile, nel lodo irrituale, solo se tradotta in un vizio di formazione della volontà negoziale degli arbitri; in cassazione occorre inoltre specificare puntualmente il contenuto del mandato che si assume violato.
- Quando la decisione di merito identifica l'oggetto della controversia nell'accertamento del riparto di un residuo attivo conseguente allo scioglimento di un rapporto associativo, la censura che presuppone un mero credito soggetto a prescrizione può risultare non pertinente alla ratio decidendi.
- La verifica del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in presenza di arbitrato irrituale, si intreccia con l'interpretazione della volontà delle parti e del mandato conferito agli arbitri, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione congrua.
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