Cassazione Penale, Sentenza n. 34626/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 09/06/2021 che aveva confermato la condanna, pronunciata con rito abbreviato dal G.U.P., per reati relativi a sostanze stupefacenti. I reati contestati comprendevano: (capo a) partecipazione, con altri, ad associazione finalizzata al narcotraffico diretta da Faslli Qibini; (capo b) ricezione, detenzione e cessione di 10 kg di marijuana; (capo c) acquisto/recezione/detenzione di 4,852 kg di eroina (con aggravante per ingente quantità); (capo d) acquisto/importazione/recezione di altra partita di stupefacente. Grosso contestava la valutazione di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori; Qibini deduceva vizi nella mancata rinnovazione istruttoria, nell'apprezzamento delle intercettazioni, nella configurazione dell'associazione, nella mancata riqualificazione per lieve entità e nel trattamento sanzionatorio; Martaneshi contestava l'attribuzione delle utenze telefoniche, la fondatezza delle intercettazioni per i capi c) e d), la partecipazione all'associazione e la commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazioni principali: le censure erano in gran parte prive di specificità, manifestamente infondate o miravano a una diversa valutazione delle prove di merito (interpretazione delle intercettazioni, valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori). Il Collegio ha richiamato principi consolidati: l'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; le dichiarazioni acquisite in intercettazione hanno pieno valore probatorio e non richiedono sempre corroborazione; la rinnovazione dell'istruttoria in appello è straordinaria e discrezionale. Quanto all'esistenza dell'associazione e alla partecipazione dei singoli, la Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione della Corte d'appello alla luce delle conversazioni intercettate, dei servizi di osservazione, dei riscontri (es. trolley con odore di marijuana, sequestri) e della coerenza temporale e materiale delle condotte. Sulle imputazioni fondate su utenze telefoniche, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi convergenti prodotti per l'attribuzione. Per tali ragioni le condanne restano confermate e i ricorsi sono inammissibili.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di corrobazione delle dichiarazioni: la Corte ricorda che le dichiarazioni raccolte in intercettazione hanno pieno valore probatorio e non sempre richiedono gli elementi di corroborazione previsti dall'art.192 comma terzo
Riferimento alle fattispecie di reato relative a detenzione, cessione e traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato la gravità e i quantitativi come elementi ostativi alla riconduzione alla lieve entità
Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che l'organizzazione può essere anche rudimentale purché adeguata allo scopo, e che elementi quali linguaggio convenzionale, ruoli ripetuti, mezzi dedicati e più reati-fine costituiscono indizi idonei
Regola la rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ha ribadito il carattere eccezionale dell'istituto e il limitato sindacato di legittimità sulla discrezionalità del giudice di merito
Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto molte doglianze diverse da quelle consentite o prive di specificità ai sensi di tale articolo
art. 546 lett. e) e art.125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamati dai ricorrenti in tema di motivazione e nullità per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e non apodittica
Riferito dai ricorrenti in ordine ai mezzi di prova e alla loro utilizzabilità; la Corte ha confermato la valutazione di merito sull'attribuzione delle utenze
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'incensuratezza e la scelta del rito abbreviato non impongono automaticamente la concessione delle circostanze
Richiamata in relazione alla non concedibilità dell'attenuante per scarsa pericolosità della droga quando il profitto o quantitativo dimostrino rilevo economico
Richiamati in relazione alla determinazione della pena e alle modalità di individualizzazione: la Corte ha ritenuto congrua la commisurazione operata dalla Corte d'appello
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Invocata in tema di motivazione insufficiente: la Corte ha escluso l'apoditticità e ha ritenuto le spiegazioni della Corte d'appello esaustive
art. 192, comma terzo cod. proc. pen.
Richiamato nella valutazione delle dichiarazioni di collaboratori: la Cassazione conferma che non è sempre richiesta la corroborazione prevista da tale comma quando si tratti di dichiarazioni tratte da intercettazioni regolarmente autorizzate
Massime di principio
- L'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni (anche se cifrato o equivoco) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata
- Le dichiarazioni auto- ed etero-accusatorie raccolte tramite intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio e non richiedono sempre ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art.192 c.p.p.
- La rinnovazione istruttoria in appello ex art.603 c.p.p. è un rimedio eccezionale: il giudice d'appello può legittimamente respingerla motivando che lo stato degli atti è sufficiente per decidere
- Per il reato associativo ex art.74 d.P.R. 309/1990 non è necessaria una struttura complessa: anche una organizzazione minima e ripetuta, con linguaggio convenzionale, ruoli fissi, mezzi dedicati e più reati-fine può essere sufficiente
- L'attribuzione dell'utilizzo di utenze telefoniche può essere provata con elementi convergenti (declinazione generalità, comportamenti coerenti tra SIM diverse, ritrovamento fisico della SIM collegato ad eventi investigativi)
- La valutazione della lieve entità (art.73 comma 5 DPR 309/90) dipende anche dal dato quantitativo e dal profitto: quantità rilevanti o corrispettivi significativi ostano alla qualificazione come lieve entità
- La richiesta in Cassazione di una diversa valutazione delle fonti di prova (es. ritenere le intercettazioni equivoche) è spesso inammissibile se non mostra specifici vizi di motivazione o violazioni di legge
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