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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34596/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 28/05/2021 che aveva in larga parte confermato la sentenza di condanna di primo grado per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e reati connessi. Le doglianze principali sono: mancata prova dell'affectio societatis e della stabile organizzazione; eccessiva utilizzazione di intercettazioni e identificazioni non univoche; contestazione dell'attribuzione di qualità apicali (promotore) ad alcune posizioni; richiesta di derubricazione alla fattispecie di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per mancanza di dato ponderale o per 'droga parlata'; censure generiche sulla motivazione e sulla mancata individualizzazione delle posizioni, nonché doglianze specifiche relative all'attribuzione di singoli trasporti o conversazioni a determinati imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati o in gran parte non consentiti in questa sede perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio (questione di merito) che non è consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado costituiscano un unico corpo argomentativo coerente (doppia conforme), che ha analiticamente ricostruito l'organizzazione criminale, valorizzando intercettazioni, individuazioni e riscontri investigativi. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 in quanto la valutazione complessiva degli indici ha escluso la lieve entità; ha confermato che il coinvolgimento anche in un unico episodio non esclude la partecipazione all'associazione quando il quadro probatorio lo dimostra (caso dei corrieri 'ingoiatori'). Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di contributo per inammissibilità, essendo esclusa la colpa grave nella proposizione del ricorso secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale. Non sono state accolte le doglianze di merito né disposta alcuna riforma delle risultanze di fatto accertate dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone una valutazione complessiva degli indici per riconoscere la lieve entità; nel caso concreto ha ritenuto che nessun indice assorbente giustificasse la derubricazione, per cui la norma non è applicabile.

  • Codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Richiamata in relazione alle censure sulla prova per presunzioni; la Cassazione ha ritenuto inammissibili argomentazioni che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio affidata ai giudici di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha applicato i limiti all'impugnazione in cassazione riguardo alla motivazione; motivi che sostanzialmente chiedono rivalutazione delle prove o sono generici sono inammissibili ai sensi di questa norma.

  • Codice di procedura penale, art. 102

    Richiamato in relazione alla nomina del sostituto processuale: la presenza di regolare nomina ex art. 102 c.p.p. è stata registrata in udienza.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U, n. 51063/2018 Murolo e altre pronunce)

    La Corte ha fatto riferimento a consolidati precedenti di legittimità che regolano la valutazione delle intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio criptico e i criteri per l'applicabilità della lieve entità; tali principi hanno sorretto l'esclusione delle censure.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di una decisione con l'argomento della mera rivalutazione del materiale probatorio: le questioni di fatto e l'interpretazione delle intercettazioni spettano ai giudici di merito.
  • Le intercettazioni, anche se criptiche, vengono interpretate dal giudice di merito e la loro valutazione logico-argomentativa è sottratta al sindacato di legittimità salvo profili di illogicità manifesta.
  • Per riconoscere la lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 è necessaria una valutazione complessiva degli indici; può accadere che un indice particolarmente pregnante assorba gli altri e impedisca l'applicazione della fattispecie attenuata.
  • Il coinvolgimento in un unico episodio (es. corriere che ha effettuato un singolo trasporto) non esclude la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico se il quadro probatorio dimostra l'inserimento organico del soggetto nell'organizzazione.
  • Motivi generici o che si limitano a richiamare principi senza confrontarsi con le risultanze probatorie specifiche sono facilmente dichiarati inammissibili.
  • Nelle impugnazioni è necessario individualizzare le doglianze sulla posizione del singolo imputato, mostrando errori specifici di motivazione o violazioni di legge; censure generiche sull'intero impianto probatorio non superano il filtro di ammissibilità.

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