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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34594/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma 7 Cod. Strada) riferendosi a un incidente avvenuto il 12/09/2017. Denuncia vizi di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'Accalai e da un testimone (Nuvoli) perché rese dopo che entrambi sarebbero stati in stato di ebbrezza e, secondo il ricorrente, solo dopo essere stati portati in caserma e fatti diventare indagati; contesta altresì la valutazione della Corte territoriale sull'individuazione del conducente del veicolo e l'applicazione della qualificazione giuridica (esclusione dell'art. 131-bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le questioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni dedotte in cassazione fossero diverse da quelle effettivamente sollevate in appello e quindi non ammissibili ex art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre rilevato che le dichiarazioni del teste verbalizzante e del Nuvoli erano rese immediatamente sul posto e successivamente confermate in udienza, costituendo prova dichiarativa valutata dalla Corte d'appello insieme al fatto che l'Accalai era proprietario del veicolo. Ha escluso rilevanza del vizio invocato con riferimento all'art. 192 c.p.p., la cui violazione non è sanzionata con nullità o inutilizzabilità tale da consentire il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7 Codice della Strada

    Norma che punisce il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici; è il reato per cui l'Accalai è stato condannato e la sentenza d'appello è stata confermata.

  • art. 334 Codice Penale

    Delitto originariamente contestato (riferito al fermo amministrativo del veicolo); la Corte d'appello ha prosciolto l'imputato da questo capo.

  • art. 131-bis Codice Penale

    Richiamato come possibile diversa inquadratura del fatto, la Corte d'appello ha escluso l'applicazione di questa causa di non punibilità o particolare causa di esclusione/attenuazione.

  • art. 63, comma 2 Codice di Procedura Penale

    Riferita alle dichiarazioni rese dagli indagati/indiziati; il ricorrente ne ha invocato la violazione ai fini di inutilizzabilità, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione new matter non sollevata in appello e quindi inammissibile in cassazione.

  • art. 192, comma 2 Codice di Procedura Penale

    Norma relativa alla valutazione delle prove; la Cassazione ha osservato che la sola violazione di tale norma, non essendo sanzionata con nullità/inutilizzabilità prevista per la cassazione, non costituisce motivo ammissibile.

  • art. 606, comma 3 Codice di Procedura Penale

    Principio che vieta di dedurre in cassazione questioni non espressamente formulate e specificate in appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi proposti erano eterogenei rispetto a quelli discussi in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. c) Codice di Procedura Penale

    Richiamata nella parte in cui la rilevanza della inosservanza di norme processuali dipende dalla previsione di sanzioni (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza); la Corte ha escluso rilievo di vizi non così sanzionati.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla condanna al pagamento per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non rilevabile colpa grave del ricorrente e ha fissato l'importo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere proposte questioni nuove che non siano state espressamente dedotte e specificate nel gravame di appello; i motivi eterogenei rispetto all'appello sono inammissibili (art. 606 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni rese immediatamente sul luogo dell'evento hanno valore probatorio e, se confermate in dibattimento, possono costituire prova dichiarativa valutabile dal giudice anche se l'interessato successivamente diventa indagato.
  • La rilevanza di una presunta violazione di norme processuali ai fini della cassazione dipende dal fatto che la norma trasgredita preveda espressamente una sanzione (nullità, inutilizzabilità, ecc.); le norme prive di tale sanzione non costituiscono, di per sé, motivo ammissibile in cassazione.
  • Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni è fondamentale far valere specificamente in sede di appello le ragioni di inutilizzabilità (tempistica, condizioni di acquisizione, status dell'interessato); l'omissione in appello impedisce di riproporle in cassazione.
  • La sola titolarità del veicolo costituisce un elemento indiziario rilevante ma, se vi sono dichiarazioni testimoniali coerenti e rese immediatamente, l'insieme può arrivare a costituire prova dichiarativa sufficiente per l'attribuzione della guida.
  • In casi di incidente con più presenti, è importante documentare immediatamente chi ha dichiarato cosa e in quale momento (verbali, testimonianze oculari), perché la tempestività delle dichiarazioni influisce sull'utilizzabilità e sulla valutazione di attendibilità.
  • Quando si invocano violazioni relative alla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.), occorre essere consapevoli che la cassazione non è sindacabile in via ampia sulla valutazione della prova se non per vizi giuridici specifici e ammessi.

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