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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falsa dichiarazione ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Sosteneva violazione di legge e carenza di motivazione, lamentando che la Corte di merito aveva ritenuto potessero essere imputate al reato anche omesse indicazioni di redditi illeciti (richiamando il comma 3 dell'art.76 d.P.R. 115/2002), mentre tali redditi non sarebbero dichiarabili ai fini fiscali e la fattispecie doveva essere inquadrata, se del caso, nell'art.95 d.P.R. 115/2002 per principio di specialità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato che la qualificazione giuridica corretta sarebbe l'art.95 del d.P.R. 115/2002, norma speciale rispetto all'art.483 c.p., ma ha precisato un principio essenziale: quando i redditi illeciti oggetto di omissione nell'autocertificazione sono il frutto dei reati oggetto del medesimo procedimento in cui si chiede il patrocinio a spese dello Stato, pretendere la loro dichiarazione costringerebbe l'imputato a violare il principio nemo tenetur se detegere e quindi confliggerebbe con il diritto di difesa. Ne consegue che la mancata indicazione di tali redditi, nelle circostanze descritte, non integra il delitto di cui all'art.95 d.P.R. 115/2002. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma generale sulla falsa attestazione o dichiarazione. La Corte ha rilevato che l'art.95 del d.P.R. 115/2002 è norma speciale rispetto a questa disposizione, pertanto la qualificazione doveva essere ricondotta alla norma speciale.

  • art. 95 d.P.R. n.115/2002

    Fattispecie specifica relativa a false dichiarazioni, omissioni e indicazioni nelle istanze per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione ha considerato applicabile questa norma come speciale, ma ha escluso la punibilità quando l'omissione riguarda redditi illeciti che sono il provento dei reati oggetto del processo, in quanto la loro dichiarazione implicherebbe autoincriminazione.

  • art. 76 d.P.R. n.115/2002

    comma 3 (riferimento ai redditi esenti da imposta)

    La Corte d'appello aveva esteso il rilievo ai redditi esenti. Il ricorrente contestava l'estensione ai redditi illeciti; la Cassazione ha riconosciuto l'errore di qualificazione e ha escluso che i redditi illeciti, se frutto dei reati sotto processo, debbano essere dichiarati ai fini penali.

  • artt. 96 comma 2 e 112 d.P.R. n.115/2002

    Norme che disciplinano i motivi di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La sentenza ricorda la necessità di distinguere gli eventi amministrativi che giustificano il rigetto o la revoca dall'eventuale rilevanza penale delle omissioni o dichiarazioni mendaci.

  • art. 79 comma 1 lettere b), c), d) d.P.R. n.115/2002

    Indica le dichiarazioni e comunicazioni richieste nell'istanza di ammissione. La Corte osserva che omissioni in queste dichiarazioni possono integrare la fattispecie penale salvo che la richiesta di indicare redditi illeciti implichi autoincriminazione.

Massime di principio

  • L'art.95 del d.P.R. 115/2002 è norma speciale rispetto agli illeciti generali di falsa dichiarazione e deve essere applicata con priorità.
  • Non integra reato l'omissione, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di redditi illeciti quando tali redditi sono il provento dei reati oggetto del procedimento in cui si chiede il beneficio, perché la dichiarazione implicherebbe autoincriminazione (principio nemo tenetur).
  • Occorre distinguere tra effetti amministrativi (rigetto o revoca del patrocinio) e rilevanza penale: l'irregolarità amministrativa non comporta automaticamente responsabilità penale se la dichiarazione richiesta lede il diritto di difesa.
  • Se i redditi illeciti non sono riconducibili ai reati sotto processo (cioè provengono da fatti estranei al procedimento), l'omissione potrebbe essere valutata diversamente e teoricamente integrare responsabilità ai sensi dell'art.95.
  • In ipotesi simili il giudice deve sempre verificare se l'indicazione richiesta impone all'imputato di produrre elementi che lo costringerebbero a confessare o a incriminarsi; se così è, non si può fondare su tale omissione una condanna penale.

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