Cassazione Penale, Sentenza n. 34597/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato satellite, richieste sia in primo grado sia in appello. L'imputato contestava che la Corte d'appello non avesse spiegato perché non concedeva le attenuanti per quel fatto-reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato, anche in modo implicito, il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità della condotta, il ruolo dell'imputato quale punto di riferimento per l'approvvigionamento di droghe pesanti e la stabile dedizione all'attività delittuosa. La Cassazione ha confermato il riconoscimento della continuazione tra i fatti e la rideterminazione della pena operata in appello: pena complessiva di 2 anni di reclusione e euro 4.500 di multa con beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Norma incriminatrice relativa al reato per cui Franzè è stato condannato; è il titolo di reato principale contestato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per affermare che il reato continuato non è strutturalmente un reato unico e che la determinazione della pena deve rispettare proporzionalità evitando un surrettizio cumulo materiale; impone che la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia adeguata.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha valutato gli elementi di cui all'articolo nel negare le attenuanti generiche.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle regole formali di motivazione della sentenza e all'onere di rendere conoscibili gli elementi che hanno portato alla quantificazione della pena.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato a supporto degli obblighi motivazionali del giudice e delle conseguenze processuali correlate alla motivazione della sentenza.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma relativa alla pronuncia di sentenza su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza del 26 gennaio 2016 richiamata era stata resa ai sensi di tale articolo.
art. 27 Cost.
Riferimento costituzionale alla funzione rieducativa della pena, utilizzato per sostenere il principio di proporzionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pezzone)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito l'obbligo per il giudice di indicare specificamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite e di motivare la misura dell'aumento, rendendo conoscibili gli elementi che hanno portato a quella valutazione; ha anche precisato che l'onere motivazionale va graduato in relazione all'entità dell'aumento.
Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995 (Zouine)
Precedente delle Sezioni Unite che aveva affermato l'invalidità di sentenze che non indicano la pena per ciascun reato e l'aumento per la continuazione, orientamento richiamato nel caso.
Massime di principio
- In caso di reato in continuazione il giudice deve indicare la pena relativa al reato piu grave e la misura dell'aumento per ciascun reato satellite: la motivazione deve rendere conoscibili gli elementi che hanno determinato ogni incremento.
- L'onere motivazionale relativo agli aumenti per continuazione è graduato: più rilevante è l'aumento (o piu vicino ai limiti edittali), piu dettagliata deve essere la motivazione.
- Il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche anche implicitamente se dalla motivazione, o dal rigetto dell'allegata istanza di attenuazione, emergono chiaramente ragioni contrarie (es. gravità della condotta, capacità a delinquere).
- Il corredo circostanziale di ciascun reato satellite deve essere considerato; tuttavia è ammessa una valutazione globale dei fatti in continuazione quando la stessa sia adeguatamente motivata e pertinente alla determinazione della pena.
- La valutazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto e discrezionale del giudice, difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è presente anche implicitamente.
- La determinazione della pena per reati in continuazione deve rispettare il principio di proporzionalità e non tradursi in un cumulo materiale non motivato.
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