Cassazione Penale, Ordinanza n. 00792/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala nei confronti di un imputato per due reati in materia di benefici/patrocinio a spese dello Stato, ritenendo integrata la responsabilità sulla base di un compendio indiziario e della valorizzazione di dichiarazioni confessorie. In cassazione la difesa deduceva due censure: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che la prova indiziaria fosse priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che la motivazione fosse carente o illogica; 2) erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., assumendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, quale istituto sostanziale, dovesse essere applicata retroattivamente anche al procedimento pendente. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici e perché prospettavano questioni non dedotte tempestivamente nel giudizio di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il primo motivo si risolveva in censure generiche sulla motivazione, non correlate al testo della sentenza impugnata, mentre la Corte d'appello aveva comunque individuato elementi indiziari ritenuti chiari, precisi e concordanti. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile perché la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non era stata devoluta nei gradi di merito, pur essendo la norma già vigente al momento della decisione d'appello, e inoltre mancava qualsiasi specifica allegazione concreta sull'astratta applicabilità dell'istituto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati contestati; il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto applicativo oltre il riferimento al capo di imputazione.
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nel capo di imputazione relativo a uno dei procedimenti riuniti; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a menzionarla come riferimento del reato contestato.
art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata nel secondo procedimento riunito, senza ulteriore specificazione nel corpo della decisione.
La prova indiziaria può fondare l'affermazione di responsabilità solo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; il motivo di ricorso che contesta la motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta nei gradi di merito, quando la norma era già vigente al momento della decisione impugnata.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni di diritto non prospettate nei precedenti gradi di giudizio, quando se ne richiede la valutazione per la prima volta in sede di legittimità.
art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
È la disposizione che ha introdotto l'art. 131-bis c.p.; la Corte la richiama per evidenziare che l'istituto era già vigente da tempo rispetto alla sentenza d'appello.
In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizi della motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e i dati fattuali che sorreggono la censura; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva della ricostruzione probatoria.
- La valutazione della prova indiziaria è corretta quando gli indizi siano esaminati nel loro complesso e risultino, all'esito di una valutazione globale, gravi, precisi e concordanti, con capacità dimostrativa univoca della responsabilità.
- La censura in cassazione che contesta la motivazione non può prescindere dal confronto critico con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; se manca tale confronto, il motivo è inammissibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere tempestivamente devoluta al giudice di merito quando la disciplina sia già vigente al momento della decisione; non può essere prospettata per la prima volta in cassazione.
- Quando un istituto sostanziale potenzialmente favorevole è già entrato in vigore prima della decisione di appello, la parte deve allegarne in modo concreto i presupposti applicativi nei gradi di merito, non essendo sufficiente un richiamo astratto in sede di legittimità.
- rami
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