Cassazione Penale, Sentenza n. 26270/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato, detenuto per omicidio e rapina aggravata, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena, anche in forma di detenzione domiciliare, deducendo una grave infermità fisica: carcinoma renale al quarto stadio con metastasi polmonari, peggioramento delle condizioni generali e pregressa insufficienza respiratoria acuta. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo compatibile la prosecuzione della detenzione in istituto dotato di assistenza sanitaria (SAI) e con eventuale ricorso a cure esterne, oltre a reputare persistente la pericolosità sociale. Nel ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., si denunciavano violazione degli artt. 147, comma 1, n. 2, c.p., 47-ter, commi 1-ter e 1-quater ord. pen., e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la gravità concreta del quadro clinico, le esigenze di assistenza sanitaria continuativa, il successivo trasferimento in altro istituto e la documentata regolarità della condotta intramuraria, con conseguente illogicità del giudizio di compatibilità carceraria e della valutazione di pericolosità residua. Il Procuratore generale aveva chiesto in via principale l'inammissibilità per tardività del ricorso e, in subordine, il rigetto nel merito.
La decisione
La Corte ha prima respinto l'eccezione di intempestività, verificando che il ricorso era stato proposto entro quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso: ha affermato che il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione concreta e bilanciata tra esigenze di salute, umanità della pena e difesa sociale, ma ha reputato corretta la motivazione del Tribunale, che aveva considerato la gravità della patologia, la praticabilità di cure e monitoraggio in istituto dotato di SAI e, in caso di necessità, presso strutture esterne, senza che il ricorrente avesse indicato dati tecnici specifici idonei a smentire tale giudizio. La Corte ha inoltre ritenuto non illogica la valutazione di pericolosità residua, fondata sulla gravità dei reati, sul lungo fine pena, sull'abuso di sostanze e sulle modalità dell'omicidio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; la Corte ne ribadisce la funzione di tutela della salute e del trattamento conforme al senso di umanità.
richiamato quale fondamento del differimento facoltativo per grave infermità fisica; presuppone che la patologia non sia adeguatamente fronteggiabile in ambito detentivo o comporti un serio pericolo per la vita o sofferenze aggiuntive incompatibili con il senso di umanità.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
richiamato come base per la detenzione domiciliare in presenza di grave infermità; la Corte lo collega alla necessità di una verifica concreta della compatibilità tra condizioni di salute e regime carcerario.
art. 47-ter, comma 1-quater, ord. pen.
richiamato unitamente alle altre norme sull'esecuzione della pena in presenza di infermità; la decisione lo inserisce nel medesimo quadro di bilanciamento tra salute e esigenze cautelari/sociali.
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
utilizzato per verificare la tempestività del ricorso, decorrente dalla notificazione del provvedimento impugnato.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
richiamato come parametro di deduzione del ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
richiamato quale norma che consente il ricorso a strutture sanitarie esterne per l'assistenza al detenuto.
artt. 3, 27 e 32 Cost.
indicati come fondamento costituzionale degli istituti di differimento della pena e detenzione domiciliare per grave infermità, imponendo una verifica concreta e un bilanciamento tra salute, finalità rieducativa e umanità della pena.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato solo per disporre l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena o della detenzione domiciliare per grave infermità fisica non è richiesta una incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione; occorre però che la malattia determini un serio pericolo per la vita, l'impossibilità di garantire cure adeguate in carcere o un surplus di sofferenza contrario al senso di umanità.
- Il giudice di sorveglianza deve svolgere una valutazione concreta, non astratta, delle condizioni cliniche del condannato, raffrontandole con le cure effettivamente praticabili nell'istituto e, se del caso, tramite i presidi sanitari esterni.
- La motivazione sul rigetto dell'istanza è sufficiente se dà conto degli elementi sanitari acquisiti, della concreta praticabilità dell'assistenza e del bilanciamento tra diritto alla salute e esigenze di difesa sociale; non è necessario che sia diffusa, purché sia compiuta e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentita una mera diversa lettura delle risultanze sanitarie o comportamentali: il ricorso è fondato solo se evidenzia un reale vizio di violazione di legge o un manifeste illogicità della motivazione, non una rivalutazione del merito.
- La valutazione della pericolosità residua può legittimamente tenere conto della gravità dei reati, del tempo ancora da espiare, dei precedenti di abuso di sostanze e delle modalità concrete del fatto, senza che la sola regolarità della condotta intramuraria imponga di per sé una diversa conclusione.
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