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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35508/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo derivante da vari versamenti effettuati in favore della società poi fallita: somme indicate come finanziamenti soci eseguiti tramite bonifici verso una società incorporata dalla fallita, pagamenti effettuati su delegazione per fatture Enel Energia e una rilevante somma qualificata come credito ceduto da altra società. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito, e con postergazione ex art. 2467 c.c., escludendo il resto. L'opposizione allo stato passivo era stata respinta dal tribunale, che aveva ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, che le elargizioni avessero natura di apporti al capitale sociale e non di finanziamenti rimborsabili, valorizzando anche l'assenza di patti di remunerazione, di un termine di restituzione e di garanzie, oltre alla contabilizzazione delle somme come versamenti in conto capitale. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, da un lato, l'omesso o erroneo esame delle prove documentali e del fatto decisivo relativo alla natura di finanziamento di tali versamenti; dall'altro, la violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse letto in modo parziale la documentazione e disatteso la volontà negoziale delle parti, specie con riguardo al contratto di capitalizzazione e alla missiva del 30.5.2012, che a suo dire dimostravano la qualificazione delle somme come finanziamento soci riconducibile al mutuo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e l'interpretazione della documentazione compiuta dal giudice di merito. Ha osservato che il tribunale aveva esaminato la natura delle erogazioni, fornendo una motivazione congrua e coerente, e che la diversa lettura proposta dalla ricorrente si risolveva in una mera contrapposizione interpretativa non consentita in cassazione. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché non era stato allegato che il giudice avesse deciso su prove non introdotte dalle parti o avesse espressamente disapplicato la regola di giudizio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al controricorrente e si è dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    norma richiamata come base della domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

  • art. 2467 c.c.

    richiamato per la postergazione del credito del socio rispetto agli altri creditori.

  • art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c.

    le censure di violazione di legge e omesso esame non possono risolversi nella semplice critica della valutazione delle prove o nella diversa lettura del materiale istruttorio; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115, 1° co., c.p.c.

    la violazione è denunciabile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola del giudizio o utilizza prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove acquisite.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per delimitare le anomalie motivazionali rilevanti, che non comprendono il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione nel nuovo assetto dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 1322, 1° co., c.c.

    invocato dalla ricorrente per affermare l'autonomia contrattuale, ma ritenuto non violato dal tribunale.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    richiamati in tema di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che l'interpretazione del giudice di merito è sindacabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    base della declaratoria di inammissibilità perché la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 96, 3° co., c.p.c.

    la condanna aggravata richiede mala fede o colpa grave e non la mera infondatezza dell'impugnazione; nel caso concreto la Corte l'ha esclusa.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002

    dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi nella contestazione della sola valutazione delle prove o nella richiesta di una diversa ricostruzione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa o semplicemente preferibile.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile soltanto se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler applicare la regola di giudizio; non è invece sindacabile la scelta tra prove concorrenti o il diverso peso attribuito a ciascuna di esse.
  • Nel nuovo sistema dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non rilevano il difetto di sufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo casi estremi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o di omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
  • Quando la decisione di merito si colloca entro una delle interpretazioni plausibili del contratto e della documentazione, il ricorso che contrapponga soltanto una diversa lettura è inammissibile.
  • In tema di postergazione e qualificazione delle somme versate dal socio, la natura dell'apporto o del finanziamento va desunta dal complesso della documentazione e della contabilità societaria, ma la relativa ricostruzione, se logicamente e giuridicamente coerente, non è sindacabile in cassazione come mera questione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMutuoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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