Cassazione Penale, Ordinanza n. 08743/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata in appello per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la cocaina fosse destinata all'uso personale, anche congiuntamente a un terzo, al quale aveva ceduto due dosi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze miravano in realtà a rivalutare il merito e la prova, profili non deducibili in sede di legittimità, e ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla destinazione della sostanza allo spaccio e sulla mancanza di elementi positivi per concedere le attenuanti generiche, richiamando anche i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non scrutinabili in cassazione le censure che attaccavano la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, e ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per la detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità; la Corte non entra nel merito della configurabilità del fatto perché ritiene inammissibili le censure di merito.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha reso non sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche.
norma di conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione della prova o a una diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
- La destinazione a uso personale della sostanza stupefacente può essere esclusa dal giudice di merito valorizzando elementi fattuali quali il confezionamento in dosi, le modalità di occultamento e le dichiarazioni di chi abbia partecipato all'acquisto o alla cessione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali dell'imputato; non è più sufficiente la sola incensuratezza.
- Il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento addotto dalla difesa, essendo sufficiente che prenda in considerazione quelli ritenuti decisivi o rilevanti e dia conto delle ragioni della propria valutazione.
Come è indicizzato
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