Cassazione Civile, Ordinanza n. 29222/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi agli esercizi 2004 e 2005, emessi nei confronti di una società perché ritenuta coinvolta in una frode carosello tramite fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello ritenendo non provata neppure per presunzioni la frode e il ruolo della società, valorizzando l'effettività dei pagamenti, l'assenza di omessi versamenti d'imposta, la mancanza di un guadagno fiscale e l'operatività della società nel mercato di riferimento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sull'IVA, sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente richiesto all'Ufficio la piena prova della frode e avesse attribuito rilievo improprio alla sentenza penale di assoluzione e a circostanze non decisive come i pagamenti e l'operatività della società; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato il contenuto dettagliato del PVC sulla frode e sul ruolo della società come "società cuscinetto".
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso nonostante la mancanza di alcune pagine nella copia notificata, qualificando il vizio come sanabile della notificazione. Ha poi trattato congiuntamente i due motivi: ha accolto il primo, ritenendo che la CTR non avesse applicato correttamente il principio secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche per presunzioni la consapevolezza del contribuente dell'inesistenza sostanziale del contraente, mentre il contribuente deve poi provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha osservato che gli indizi valorizzati dall'Ufficio dalla stessa CTR come non decisivi, quali l'assenza di dipendenti, la struttura operativa esigua rispetto al volume d'affari e la bassa marginalità, sono invece elementi rilevanti; ha inoltre precisato che l'operatività della società e l'effettività dei pagamenti non escludono, in questa materia, la prova dell'operazione soggettivamente inesistente. Ha rigettato il secondo motivo perché in realtà mirava a una diversa valutazione delle risultanze del PVC e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata ritenuta correttamente dedotta la censura di violazione di legge per il primo motivo, mentre il secondo motivo, formalmente ricondotto al n. 5, è stato reputato inammissibile perché in sostanza chiedeva una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non può essere usato per contestare la valutazione delle prove o delle circostanze da parte del giudice di merito.
artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Sono richiamati a sostegno della doglianza relativa alla disciplina IVA e all'accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti.
artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1972
Sono richiamati a sostegno della doglianza relativa ai poteri di accertamento e alla prova presuntiva in materia di imposte dirette.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova dell'operazione soggettivamente inesistente e della consapevolezza del contribuente, se sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti.
Massime di principio
- Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve provare in via diretta la partecipazione fraudolenta del contribuente, ma può assolvere l'onere probatorio anche per presunzioni, purché fondato su elementi oggettivi specifici e concordanti che dimostrino la conoscenza o conoscibilità dell'inesistenza sostanziale del contraente.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi indiziari sufficienti sulla partecipazione del contribuente a una frode IVA, incombe su quest'ultimo la prova contraria di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'effettività dei pagamenti e la formale operatività dell'impresa non escludono di per sé la prova della frode né neutralizzano gli indizi relativi alla scarsa struttura organizzativa, all'assenza di dipendenti o alla sproporzione tra mezzi impiegati e volume d'affari.
- Il motivo di ricorso per cassazione formalmente dedotto come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o del contenuto del PVC.
- La mancanza di alcune pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione non comporta automaticamente l'inammissibilità, se l'originale è stato tempestivamente depositato; si tratta di un vizio della notificazione sanabile con efficacia ex tunc.
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