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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32787/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. La promissaria acquirente agiva per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del preliminare, deducendo l'inadempimento della controparte. Il tribunale aveva trasferito l'immobile alla promissaria acquirente subordinatamente al pagamento del residuo prezzo, con rivalutazione e interessi, e aveva anche riconosciuto un'indennità per l'anticipato godimento del bene. In appello, la sentenza di primo grado veniva riformata in parte: esclusione della rivalutazione e degli interessi sul saldo prezzo, ritenuto debito di valore, e esclusione dell'indennità di occupazione perché il bene era stato concesso in comodato gratuito collegato al preliminare. La promittente venditrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame dell'inadempimento della promissaria acquirente, in realtà mirante a una rivalutazione del merito; 2) omesso esame della domanda subordinata di condanna al prezzo di mercato dell'immobile, che la ricorrente assumeva comprendesse la richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c.; 3) erronea esclusione degli interessi di mora, che la ricorrente riteneva ricompresi nella medesima domanda subordinata. La Corte ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva impugnato in appello l'accertamento del suo inadempimento contenuto nella sentenza di primo grado, sicché tale questione era coperta da giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una inammissibile revisione del merito e che i motivi secondo e terzo fossero inammissibili perché la ricorrente non aveva dedotto di aver riproposto in appello la domanda subordinata formulata in primo grado; inoltre, l'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice di merito ed è censurabile solo se ecceda i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o sostituisca d'ufficio un'azione diversa, circostanza non ravvisata nel caso. In aggiunta, la questione dell'inadempimento era comunque preclusa dal giudicato interno, non essendo stata impugnata la relativa statuizione di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma utilizzata per l'azione di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, volta a ottenere il trasferimento coattivo del bene.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di maggior danno e agli interessi di mora sul prezzo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché ritiene inammissibile la censura sulla corretta individuazione della domanda.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso come inammissibile o comunque rigettabile.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito, soprattutto quando si contesti l'apprezzamento delle risultanze fattuali compiuto dal giudice di appello.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la decisione oltrepassi il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o sostituisca d'ufficio un'azione diversa da quella effettivamente esercitata.
  • La deduzione in cassazione di una domanda o di un'eccezione presuppone che la parte dimostri di averla ritualmente proposta e, se necessario, riproposta nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La mancata impugnazione di una statuizione di primo grado determina giudicato interno su quel capo, precludendo la riedizione della questione in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere posto a suo carico l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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