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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12885/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari immobili)

La controversia

La lite nasce da una sopraelevazione eseguita sul fabbricato dei convenuti, ritenuta dalle attrici lesiva delle distanze legali e del diritto di veduta verso il fondo vicino, oltre che urbanisticamente e antisismicamente illegittima. In primo grado era stata accolta la domanda di demolizione/ripristino e risarcimento; in appello, però, la decisione era stata riformata con rigetto delle domande, sul rilievo che le attrici non avessero acquisito un diritto di veduta tutelabile perché il loro balcone era a distanza inferiore a 1,50 m dal confine. Con il ricorso per cassazione le attrici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 873, 875, 900, 907 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la sopraelevazione dovesse essere qualificata come nuova costruzione soggetta alle distanze tra fabbricati, che la prevenzione non fosse applicabile e che la corte territoriale avesse pronunciato su un tema non devoluto, trascurando inoltre l'eventuale usucapione del diritto di veduta; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 9 n. 2 e 25 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, per omesso esame delle dedotte violazioni antisismiche e della distanza minima tra pareti finestrate; 3) violazione delle norme urbanistiche locali e dell'art. 872 c.c., per non avere la corte accolto la domanda risarcitoria subordinata nonostante l'accertata difformità urbanistica, lamentando anche un vizio di contraddizione tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il thema decidendum del giudizio fosse, sin dall'originario atto introduttivo, limitato alla tutela del preteso diritto di veduta ex art. 907 c.c. e alla demolizione/ripristino per la sua lesione, sicché le ulteriori censure relative a distanze tra costruzioni, normativa antisismica, pianificazione urbanistica e risarcimento ex art. 872 c.c. eccedevano tale oggetto processuale ed erano nuove o comunque tardive. Quanto al primo motivo, la Corte ha confermato l'impostazione della sentenza impugnata: per le vedute non opera il principio di prevenzione proprio delle distanze tra costruzioni; il diritto di veduta presuppone l'apertura a distanza legale di almeno 1,50 m dal confine e, se tale requisito manca, non sussiste il titolo per pretendere l'osservanza della distanza di tre metri da parte del vicino. In base alla c.t.u. richiamata in sentenza, il balcone/veduta delle attrici era a circa 75 cm dal confine, quindi non idoneo a fondare il diritto invocato. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano questioni estranee o tardive rispetto all'oggetto originario del processo. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati, e applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Richiamato come norma sulle distanze tra costruzioni; la Corte ribadisce che la sua logica è distinta da quella dell'art. 907 c.c. e che il principio di prevenzione opera qui, non nelle vedute.

  • art. 875 c.c.

    Censurato dai ricorrenti come erroneamente applicato dalla corte territoriale; la Cassazione non ravvisa errore decisivo sul punto, perché la questione delle distanze tra costruzioni non rientrava nel thema decidendum originario.

  • art. 877 c.c.

    Richiamato nella vicenda per sostenere la costruzione in aderenza; la Corte osserva che le ulteriori contestazioni su tale profilo restano estranee al perimetro della domanda originaria.

  • art. 900 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela delle vedute; la Corte ribadisce che la veduta presuppone il rispetto della distanza legale per l'acquisto del relativo diritto.

  • art. 905 c.c.

    Norma centrale: disciplina la distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi; la Corte afferma che il principio di prevenzione non si applica e che la distanza di 1,50 m va rispettata anche dal primo costruttore.

  • art. 907 c.c.

    Norma centrale del giudizio: tutela le vedute già legittimamente esistenti imponendo al vicino la distanza di tre metri; la Corte afferma che tale tutela presuppone l'acquisto di un diritto di veduta formato nel rispetto della distanza legale di cui all'art. 905 c.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione e pronuncia su questioni asseritamente non devolute; la Corte esclude il vizio perché il processo era originariamente limitato alla tutela del diritto di veduta e le ulteriori questioni erano nuove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte valorizza l'onere della parte che pretende il diritto di veduta di provarne l'acquisto nei presupposti di legge.

  • art. 872 c.c.

    Invocato per il risarcimento da violazione di norme urbanistiche; la Corte non esamina nel merito tale profilo perché estraneo al thema decidendum originario del processo.

  • art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    Censurato dai ricorrenti per la distanza minima tra pareti finestrate; la Corte lo reputa questione nuova/tardiva rispetto al giudizio delimitato dalla domanda originaria.

  • art. 25 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    Invocato in tema di giunto tecnico nelle costruzioni in aderenza e profili antisismici; la Corte non ne affronta il merito perché la doglianza esula dall'oggetto del processo.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinazione con l'art. 13, co. 1-quater, ai fini del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il giudizio deve essere deciso entro i limiti del petitum e della causa petendi originari: questioni nuove, anche se dedotte successivamente come profili urbanistici o antisismici, non possono ampliare retroattivamente il thema decidendum.
  • La disciplina delle vedute ex art. 905 e 907 c.c. è autonoma rispetto alla disciplina delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c.: il principio di prevenzione opera per le seconde, ma non per le prime.
  • Il diritto di pretendere la distanza di rispetto per le vedute presuppone che l'apertura sia stata realizzata nel rispetto della distanza legale richiesta per il suo valido acquisto; in difetto, il vicino non è tenuto alla distanza di tre metri ex art. 907 c.c.
  • Chi invoca la tutela della veduta deve provare il titolo del relativo diritto; la mera preesistenza di fatto dell'apertura non basta se non risulta l'acquisto del diritto secondo legge.
  • La domanda risarcitoria fondata sulla violazione di norme urbanistiche non può essere esaminata quando la controversia, per come introdotta, sia circoscritta alla sola lesione del diritto di veduta.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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