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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16739 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo alla Tarsu per gli anni 2001-2005, deducendo, tra l'altro, l'inesistenza o irregolarità dell'atto per mancanza di firma o di corretta individuazione del funzionario responsabile, il difetto di motivazione, la mancata allegazione dei regolamenti e delle delibere comunali, l'inesistenza del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'irrilevanza o il carattere vincolante di precedenti convenzioni private e l'omessa pronuncia o motivazione su ulteriori eccezioni. Sosteneva in particolare che il servizio fosse stato delegato ai proprietari del comprensorio e non fosse concretamente svolto dal Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato, poiché consentiva al contribuente di conoscere sia l'an sia il quantum della pretesa; che i regolamenti e le delibere comunali, in quanto atti normativi soggetti a pubblicazione, non dovessero necessariamente essere allegati all'avviso; e che il giudice di merito avesse correttamente accertato l'istituzione del servizio comunale di raccolta negli anni 2001-2005 e la sua fruizione, anche se stagionale, da parte del contribuente. Le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili o infondate, anche perché dirette a rivalutare fatti riservati al giudice di merito o perché riguardanti questioni assorbite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso forfetario.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 65, 66, 71 e 74

    La Tarsu è dovuta secondo la disciplina legislativa e i regolamenti comunali applicabili, quando il servizio di raccolta e smaltimento sia stato istituito e il contribuente abbia usufruito del servizio. L'utilizzo stagionale può giustificare una riduzione, ma non esclude automaticamente l'obbligazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso deve indicare il titolo e le ragioni della pretesa e, in determinati casi, allegare gli atti richiamati. Tuttavia, non è necessaria l'allegazione di regolamenti e delibere comunali aventi contenuto normativo, poiché sono conoscibili attraverso le formalità legali di pubblicazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice dichiara infondate le eccezioni; inoltre, le questioni assorbite dalla motivazione principale non devono essere necessariamente esaminate in modo autonomo.

  • Art. 140 c.p.c.

    In caso di notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., la comunicazione si perfeziona, per il destinatario, decorso il termine previsto dalla legge dalla spedizione della raccomandata, in assenza di prova di una ricezione anteriore.

  • Art. 370 c.p.c.

    Il termine per il controricorso decorre dalla notificazione valida del ricorso; il vizio della notificazione del ricorso, se sanato dalla costituzione della controparte, non determina necessariamente la tardività del controricorso.

  • D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e 107

    La competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario per le notificazioni si determina in relazione all'ufficio competente per il luogo in cui la notificazione deve essere eseguita o all'ufficio cui l'atto si riferisce.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 164 e 167

    La sentenza richiama la possibilità di presentare un'istanza di rimborso per somme non dovute o versate in duplicazione entro il termine previsto; tale riferimento, però, è stato considerato non decisivo per il rigetto del ricorso.

  • Art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4

    La nullità per motivazione apparente o mancante non ricorre quando la decisione contiene una ragione essenziale e assorbente, sufficiente a sostenere il dispositivo, anche se le altre questioni non sono esaminate analiticamente.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente la motivazione di un avviso tributario occorre dimostrare concretamente che l'atto non consenta di individuare il tributo richiesto, il periodo, la base imponibile o i criteri di calcolo; non basta una censura generica.
  • Regolamenti e delibere comunali con contenuto normativo, se regolarmente pubblicati, normalmente non devono essere materialmente allegati all'avviso di accertamento.
  • La Tarsu può essere dovuta anche per immobili utilizzati solo stagionalmente, se il servizio pubblico è stato istituito nell'area e risulta concretamente fruibile o fruito; l'uso stagionale incide normalmente sulla riduzione, non sull'esistenza del tributo.
  • La prova dell'inesistenza del servizio o della sua sostituzione con un servizio privato deve essere specifica e riferita al periodo d'imposta contestato; convenzioni molto risalenti o contestazioni generiche possono essere insufficienti.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dal giudice di merito, salvo specifici vizi processuali o motivazionali nei limiti consentiti.
  • Una motivazione principale che risolve la questione decisiva può assorbire le altre eccezioni: il giudice non è necessariamente tenuto a esaminarle una per una.
  • Le censure in cassazione devono essere autosufficienti e puntuali, indicando il contenuto degli atti rilevanti e il concreto errore commesso dal giudice; quesiti astratti o generiche riproduzioni della legge possono essere dichiarati inammissibili.

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