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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2726/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione limitata alla statuizione di confisca di euro 1080,00 e del telefono cellulare sequestrati al momento dell'arresto. Si deduce che il denaro e il cellulare sono stati sequestrati in occasione della flagranza per detenzione (capo A, art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) senza che fosse provato un profitto correlato a quel reato; in subordine si contesta che, se la somma fosse collegata alla cessione contestata nel capo B (una "quartina" per 20 euro e altre 8 cessioni da 0,5 g), la misura della confisca avrebbe dovuto essere limitata agli importi effettivamente riconducibili a quelle cessioni e che, quanto al cellulare, la confisca dovrebbe essere motivata dalla sua effettiva utilizzazione per commettere il reato e, se del caso, limitata alla SIM coinvolta.

La decisione

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca e rinvia per nuovo giudizio. I giudici hanno rilevato che, ai sensi dell'art.85-bis d.P.R. n.309/1990 e dell'art.240-bis c.p., la confisca è ordinariamente prevista per i proventi del reato, ma per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 la confisca può essere disposta solo se il denaro è comprovato come profitto del reato; nel caso concreto la sentenza non ha adeguatamente motivato il nesso tra gli 1080 euro e il reato di detenzione contestato nel capo A (mera detenzione) e non ha dimostrato compiutamente che il cellulare sia stato effettivamente utilizzato per commettere il reato. La Corte osserva inoltre che, se parte del denaro fosse collegabile alle cessioni anteriori (capo B), la misura confiscabile sarebbe molto più limitata (ad es. 20 euro per la "quartina" menzionata e le somme riconducibili alle altre cessioni), ma la sentenza manca di una determinazione e motivazione in tal senso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La fattispecie di cui al comma 5 è valutata come distinta rispetto alle altre ipotesi dell'art.73; in relazione a questa specifica fattispecie la confisca non è automatica ma richiede che il denaro sia provato come profitto del reato.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 85-bis

    Stabilisce che, nei casi di condanna o patteggiamento per taluni reati previsti dall'art.73 (escluse alcune fattispecie), si applica l'art.240-bis c.p.; ne deriva che per le ipotesi escluse (qui il comma 5) non si può procedere a confisca automatica senza verifica del nesso di profitto.

  • Codice penale, art. 240-bis

    «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza»

    Norma che pone la confisca come regola per beni di provenienza illecita; nella pratica va però applicata tenendo conto delle esclusioni e delle specifiche previsioni di legge speciale (come l'art.85-bis d.P.R. 309/1990).

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Riguarda l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); le statuizioni accessorie (es. confisca) devono rispettare i presupposti di legge e risultare adeguatamente motivate.

  • Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    Norma richiamata in relazione all'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento quando si deducono vizi nella misura o nella legittimità di misure accessorie; qui ha consentito l'esame del ricorso.

Massime di principio

  • La confisca di denaro sequestrato in occasione di arresto per detenzione ai sensi dell'art.73 comma 5 non è automatica: occorre provare il nesso con il profitto del reato per quella specifica fattispecie.
  • Se il denaro è potenzialmente collegabile a più condotte (es. cessioni anteriori), il giudice deve quantificare e motivare la porzione effettivamente riconducibile a ciascuna cessione prima di disporre la confisca.
  • La confisca del telefono richiede una motivazione che dimostri il suo utilizzo effettivo per commettere il reato; in assenza di ciò, la misura può essere illegittima o comunque limitata (ad es. alla SIM ritenuta strumentale).
  • La semplice valutazione indiziaria basata sullo stato personale dell'imputato (mancanza di documenti, irregolarità, disoccupazione, assenza di fissa dimora) non è di per sé sufficiente a giustificare la confisca del denaro senza collegamenti probatori al profitto del reato.
  • In caso di insufficiente motivazione della statuizione di confisca la Corte di legittimità può annullare solo la parte relativa alla confisca e rinviare il giudizio per un nuovo esame, lasciando inalterate le altre statuizioni penali correttamente motivate.

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