Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 07/08/2024 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta il 29/04/2024 per il delitto di duplice omicidio aggravato (anche da metodo mafioso). Il ricorrente ha censurato in particolare: l'assenza di gravi indizi di colpevolezza; l'insufficienza, l'inattendibilità e le contraddizioni delle dichiarazioni rese da Paolo Cantore (unica fonte che collega l'imputato alla vettura Suzuki ripresa dalle telecamere); la presenza di riscontri esterni circolari o de relato anziché indipendenti e individualizzanti; la mancata valutazione critica da parte del Tribunale del riesame delle deduzioni difensive e degli elementi a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per l'eccessiva dipendenza da un'unica fonte informativa (Cantore), per l'assenza di riscontri esterni individualizzanti e per la mancata trattazione approfondita delle obiezioni difensive. In conseguenza, l'ordinanza impugnata è stata annullata nei sensi indicati e la questione rinviata al giudice di merito per un nuovo esame che valuti criticamente la credibilità del dichiarante e la presenza di riscontri esterni; solo in mancanza di adeguata base indiziaria potrà essere rivista la misura cautelare.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte richiama che nella chiamata in reità/correità la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni deve essere unitaria e richiede riscontri esterni e individualizzanti; i riscontri possono essere anche logici, ma devono essere esterni e non derivare dalla stessa fonte per non avere valore circolare.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione della misura cautelare; la Cassazione controlla la mancata o manifestamente illogica motivazione circa l'esistenza di tali indizi.
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda le esigenze cautelari (necessità, proporzionalità ecc.); la Corte richiede che il giudice di merito espliciti le ragioni che giustificano l'intervento precautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del tribunale del riesame di esaminare compiutamente le censure difensive emerse in udienza; la Corte censura l'omessa o insufficiente disamina delle deduzioni difensive.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fonde il motivo di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte usa questo parametro per valutare la manifesta illogicità o l'omissione della motivazione del provvedimento impugnato.
art. 110, 575, 577 n.3, 416-bis.1 cod. pen. e legge 2 ottobre 1967, n. 895
Norme sostanziali che definiscono le imputazioni (concorso, omicidio, aggravanti tra cui metodo mafioso, porto/detenzione di armi); la pronuncia le riporta come fatto materiale contestato ma valuta separatamente la sufficienza degli indizi per la cautela.
art. 5 e 6 CEDU
Riferimento ai diritti fondamentali (libertà personale e giusto processo) evocati nella censura difensiva; la Corte richiama principi che impongono adeguata motivazione e garanzie nel limitare la libertà personale.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione sindaca solo violazioni di legge e manifesta illogicità della motivazione; non può rivedere i fatti se la motivazione è congrua.
- Quando l'accusa deriva da una "chiamata in reità" da un unico dichiarante, il giudice deve verificare unitariamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità oggettiva e cercare riscontri esterni indipendenti e individualizzanti: elementi che derivano tutti dalla stessa fonte sono inidonei a consolidare il quadro indiziario.
- Le intercettazioni o dichiarazioni originate dal medesimo soggetto non costituiscono automaticamente riscontro esterno valido: è necessario dimostrare autonomia della conoscenza rispetto alla fonte accusatoria.
- Il tribunale del riesame è obbligato a esaminare e motivare compiutamente tutte le censure difensive sollevate in udienza; la motivazione per relationem è ammissibile solo se le deduzioni difensive non sono idonee a disarticolare il ragionamento probatorio originario.
- Se la motivazione è carente in relazione alla unicità della fonte e all'assenza di riscontri, la Cassazione può annullare l'ordinanza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame, con possibile rideterminazione o cessazione della misura cautelare in assenza di adeguata base indiziaria.
- In situazioni similari, la difesa dovrebbe sollevare con precisione la circolarità delle prove e chiedere esame puntuale delle contraddizioni del dichiarante; il giudice dovrà rispondere esplicitamente a tali rilievi.
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