Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e revocato confisca, pene accessorie e statuizioni civili. Denunciano erronea applicazione dell'art. 11 d.lgs. 74/2000 (contestazione di frode fiscale tramite trust), violazione e omessa motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo che ictu oculi mancavano gli elementi essenziali del reato (assenza di fine di sottrazione al pagamento delle imposte, mancanza di fraudolenza e di idoneità a rendere inefficace la procedure di riscossione), richiamando documentazione (atto costitutivo del trust, registrazione all'Agenzia delle Entrate, intestazioni fiduciari) e chiedendo annullamento senza rinvio per "fatto non sussiste".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, intervenuta causa estintiva (prescrizione), l'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è consentita solo se dagli atti del provvedimento impugnato emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato (valutazione "ictu oculi"). Le censure proposte dai ricorrenti miravano alla rivalutazione probatoria e alla critica della motivazione, operazioni non consentite in Cassazione quando opera la causa estintiva; pertanto i motivi sono stati ritenuti preclusi e i ricorsi inammissibili. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 74/2000
Norma richiamata per la fattispecie di frode fiscale tramite operazioni che rendono inefficace la riscossione; la Corte sottolinea che la prova degli elementi costitutivi (finalità di sottrazione, fraudolenza, idoneità a rendere inefficace la riscossione) è di natura valutativa e non può essere rimescolata in Cassazione quando è intervenuta una causa estintiva non compatibile con la rivalutazione probatoria.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di pronunciare l'assoluzione in presenza di una causa di estinzione del reato quando l'inesistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (standard "ictu oculi"). La Corte ha applicato questo limite per escludere la rinnovazione dell'accertamento probatorio in sede di legittimità.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione al deposito di memorie del Pubblico Ministero; nel caso il PM ha depositato memoria richiedendo la declaratoria di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese anche per i procedimenti di cassazione dichiarati inammissibili e la possibilità di sanzione pecuniaria quando non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato la condanna e la sanzione.
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Sez. U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
Principio richiamato: prevalenza della dichiarazione della causa estintiva e divieto, in Cassazione, di rilevare vizi di motivazione che comporterebbero rinvio, quando la causa estintiva impone l'immediata declaratoria.
Sez. U. n. 28954 del 2017 (Iannelli)
Sez. U. n. 28954 del 2017, Iannelli
Ribadisce il criterio che l'assoluzione per causa estintiva ai sensi dell'art. 129 richiede l'evidenza 'ictu oculi' e conferma i limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti probatori.
Sez. U. n. 36208 del 27/09/2024 (Calpitano)
Sez. U. n. 36208 del 27/09/2024, Calpitano
Conferma e precisa i principi Tettamanti in particolare con riguardo alle statuizioni civili: anche se il reato è estinto, il giudice deve valutare la sussistenza dell'assoluzione nel merito quando sono coinvolte le pretese civili, salvo il caso in cui la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado (come nel caso di specie).
Sez. U. n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)
Sez. U. n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola
Causa estintiva maturata prima della sentenza di primo grado comporta la revoca delle statuizioni civili già disposte in primo grado; principio richiamato per la valutazione delle statuizioni civili nel caso concreto.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può assolvere 'nel merito' ai sensi dell'art. 129, comma 2, solo se dal provvedimento impugnato emerge in modo chiaro e inequivocabile l'innocenza o l'inesistenza del fatto (standard "ictu oculi").
- Le censure che richiedono la rivalutazione della prova o la verifica della motivazione non sono ammissibili in Cassazione quando opera una causa estintiva che impone l'immediata declaratoria; tali questioni devono essere state già decise in modo incontestabile nel testo della sentenza impugnata.
- Per prospettare un proscioglimento per causa estintiva più favorevole (ossia "fatto non sussiste"), la difesa deve dimostrare che gli elementi che escludono il fatto emergono in modo palese e autonomo dal provvedimento impugnato, non con produzione o richiesta di ulteriore istruttoria in sede di legittimità.
- La presenza della parte civile può imporre al giudice di merito (in sede d'appello o rinvio) una più attenta verifica delle posizioni civili anche quando è intervenuta o è sopravvenuta una causa estintiva; tuttavia, se la causa estintiva è precedente alla sentenza di primo grado, le statuizioni civili possono essere revocate.
- In caso di ricorsi dichiarati inammissibili sotto questo profilo, è prevedibile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza giuridica e procedurale prima del deposito in Cassazione.
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