Cassazione Penale, Sentenza n. 2597/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 (conv. L. 26/2019) per aver resa dichiarazione ISEE non corrispondente al vero il 25/04/2020, omettendo di indicare la condanna definitiva del coniuge convivente. In cassazione sono stati sollevati quattro motivi: 1) contestazione che il fatto non integri il reato perché la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al beneficio, seppur ridotto; 2) richiesta di derubricazione in truffa (art. 640, comma 2 c.p.) con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; 3) applicazione della retroattività della legge più favorevole dopo l'abrogazione dell'art. 7 (art. 2 c.p.); 4) vizio nella dosimetria della pena e mancata motivazione della Corte territoriale circa un più ampio riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: (1) l'art. 7 punisce anche le condotte dirette a ottenere il beneficio in misura maggiore del dovuto; (2) la fattispecie è distinta dalla truffa per il dolo specifico e per l'assenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore, perciò la mancata trattazione da parte della Corte territoriale non era decisiva; (3) l'abrogazione formale dell'art. 7 non ha determinato una "abolitio criminis" perché è intervenuta una disciplina sostitutiva (d.l. 48/2023, art. 8) che mantiene analoga incriminazione per i fatti commessi fino al 31/12/2023, escludendo applicazione automatica della lex mitior. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'obbligo, in via equitativa, di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 4 gennaio 2019, n. 4 (convertito, L. 28 marzo 2019, n. 26)
La norma punisce omissioni o false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza quando siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura maggiore; l'avverbio "indebitamente" è interpretato ampiamente per includere il conseguimento di una misura superiore del beneficio.
art. 640, comma 2, cod. pen.
La truffa aggravata richiede l'induzione in errore dell'ente o del contraente e lo spostamento patrimoniale; la Corte ha distinto questa fattispecie dall'art. 7 d.l. 4/2019, che richiede dolo specifico e non prevede l'elemento dell'induzione in errore dell'ente erogatore.
art. 2 cod. pen.
La regola sulla retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior) non opera automaticamente quando vi sia una successione di norme che mantengono sostanzialmente la stessa incriminazione (fenomeno disciplinato dall'art. 2, comma 3 c.p.).
art. 1, comma 318, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (abrogazione formale art. 7)
L'abrogazione formale dell'art. 7 è stata valutata insieme alla successiva disciplina che sostituisce il reddito di cittadinanza, evitando l'applicazione automatica della lex mitior per i fatti commessi entro il termine di efficacia della precedente disciplina.
d.l. 4 maggio 2023, n. 48, art. 8 (convertito L. 3 luglio 2023, n. 85)
Ha introdotto una fattispecie di reato sovrapponibile per l'assegno di inclusione, prevedendo che per i fatti commessi fino al 31/12/2023 continuino ad applicarsi le sanzioni previste dall'art. 7, giustificando la deroga alla retroattività della lex mitior.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la rilevanza e la specificità dei motivi proposti per l'ammissibilità e il merito del ricorso.
art. 192 cod. proc. pen.
Attiene ai poteri istruttori del giudice; richiamata indirettamente nella discussione sulla valutazione degli elementi istruttori relativi all'ISEE e alla verifica dei requisiti da parte dell'ente erogatore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo per la parte soccombente di sostenere le spese del procedimento di cassazione; la Corte ha disposto inoltre un versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa.
artt. 133, 62-bis, 81 cod. pen.
Riferiti alla determinazione e modulazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla dosimetria per genericità del motivo.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 punisce sia chi procura un beneficio indebito totalmente sia chi ottiene un beneficio in misura maggiore del dovuto: l'elemento soggettivo è il dolo specifico volto ad ottenere il vantaggio.
- La fattispecie di cui all'art. 7 è distinta dalla truffa (art. 640 c.p.) per la mancata esigenza dell'induzione in errore dell'ente erogatore; pertanto la mera omissione nella dichiarazione ISEE non si derubrica automaticamente a truffa.
- L'abrogazione formale di una norma penale non sempre comporta applicazione della lex mitior se è intervenuta una normativa successiva che mantiene sostanzialmente la stessa incriminazione per i fatti ricadenti in un determinato periodo; occorre valutare la successione di leggi nel tempo.
- In impugnazione, il mancato esame di argomentazioni difensive è rilevante in Cassazione solo se gli elementi trascurati avrebbero avuto carattere chiaramente decisivo, ossia avrebbero necessariamente portato a una decisione più favorevole.
- I motivi generici relativi alle attenuanti sono inammissibili se non svolti con specificità in appello; l'insufficienza di specificità rende il motivo di cassazione geneticamente inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2591/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2593/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2595/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
- Sentenza penale · 22 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2025 del 22/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →