Cassazione Penale, Sentenza n. 2594/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trentuno ha impugnato per vizi di motivazione: sosteneva che la responsabilità penale non fosse provata perché le condotte illecite sarebbero state poste in essere da terzi (turnazioni, accesso ai sistemi da piu' soggetti, assenza del titolare al momento del controllo, mancata prova della paternità delle ricevute/quadernoni, assenza di pubblicità riferita al bookmaker). Ha altresì dedotto la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Bivona ha impugnato per prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen., sostenendo che il termine massimo di prescrizione era decorso alla data della sentenza di appello.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta e logica la motivazione dei giudici di merito: dagli accertamenti emergeva la consapevolezza di Trentuno circa l'illiceità dell'attività (cartelloni pubblicitari del bookmaker nel locale, piu' computer aperti sul sito dell'operatore, un unico conto-gioco, bloc-notes/quadernoni con operazioni e nominativi, confessione sostanziale del titolare circa la gestione dell'esercizio e la sostituzione temporanea al box da parte di Bivona). La particolare tenuità e' stata esclusa per la presenza di una attivita' organizzata e strutturata con piu' collaboratori e una contabilità illecita. Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato il termine ratione temporis in sette anni e sei mesi (artt. 157 e 161 cod. pen.), giungendo al 13/06/2022, e ha aggiunto 885 giorni di sospensione derivanti da verbali di udienza, spostando la data finale al 14/11/2024; pertanto il reato non era prescritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Utilizzato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione di piu' soggetti nell'organizzazione e gestione delle scommesse illecite.
art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989
art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989
Norma che incrimina l'esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse per conto di bookmaker esteri senza autorizzazione; applicata per qualificare la condotta illecita degli imputati.
La Corte ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto perché erano presenti elementi di organizzazione e strutturazione dell'attivita' illecita (piu' computer, platea di clienti, contabilità illecita, collaborazione di piu' soggetti), impedendo l'operatività della causa di non punibilità.
Norma sulla prescrizione; la Corte ha calcolato il termine massimo applicabile ratione temporis e ha confermato che, tenendo conto delle sospensioni processuali, il reato non era prescritto.
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Interpretata insieme all'art. 157 per il calcolo del termine di prescrizione in base alla normativa vigente al tempo del fatto.
Applicato con la declaratoria di inammissibilita' per subordinare ai ricorrenti l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma equitativamente fissata alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Richiamata per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi tali da escludere l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616.
Massime di principio
- La mera posizione di titolare di un esercizio non esonera dalla responsabilita' se dagli accertamenti emergono elementi concreti (pubblicita' del bookmaker, computer aperti sul sito, conti unici, registri con nomi e somme, confessioni) che collegano il titolare all'attivita' illecita.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità ex art. 131-bis e' necessario dimostrare l'assenza di rilevanti profili di organizzazione, continuità o ampiezza dell'attività: la presenza di piu' apparecchi, contabilità illecita e collaboratori preclude il beneficio.
- In caso di contestazione di prescrizione, va effettuato un calcolo preciso ratione temporis e vanno considerate tutte le cause di sospensione della prescrizione (anche i verbali di udienza): omissioni nel conteggio possono far risultare infondato il motivo.
- Un ricorso che mira in realtà a una rivalutazione del merito (contestazione della valutazione probatoria) e' frequentemente dichiarato inammissibile quando la motivazione dei giudici di merito sia logica e coerente.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
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