Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente) e denuncia violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione. In particolare, censura la Corte di appello per aver negato le circostanze attenuanti generiche limitandosi a richiamare la motivazione del primo giudice senza esaminare specificamente le doglianze formulate in appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza di appello del 15/01/2024, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 27/04/2023 con la quale Caruso era stato dichiarato responsabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato a anni 2 e giorni 13 di reclusione e euro 3.000,00 di multa, resta quindi confermata. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi preponderanti ostativi (numerosi precedenti penali e cattiva condotta processuale, violazioni della misura cautelare) e valutando la confessione come neutra. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'importo della somma finale non risulta completo nel testo fornito
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la condanna del ricorrente si fonda su tale disposizione e la conferma in appello non è stata ritenuta censurabile in cassazione
codice penale, art. 62-bis
Il ricorrente invocava la violazione di questa norma in relazione all'obbligo di motivazione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché il diniego delle attenuanti è stato motivato adeguatamente mediante richiamo a elementi preponderanti negativi della personalità dell'imputato
codice penale, art. 133
Rilevanza degli elementi elencati ai fini della valutazione della personalità dell'imputato; la Corte territoriale ha individuato tra tali elementi quelli decisivi (precedenti penali e comportamento processuale) per motivare il diniego delle attenuanti generiche
codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e alla verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ritenuta equa
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo: l'assenza di elementi negativi non crea automaticamente un diritto all'applicazione dell'attenuante
- Il giudice di merito non è obbligato a esaminare e motivare punto per punto tutte le prospettazioni difensive: è sufficiente che indichi e motivi le ragioni ritenute decisive, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria
- I precedenti penali e il comportamento processuale (comportamenti ostativi, violazioni di misure cautelari) possono costituire elementi preponderanti per negare le attenuanti generiche
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti in presenza di adeguata motivazione di merito: le doglianze generiche o prive di specificità procedono difficilmente in sede di legittimità
- In situazioni analoghe, il difensore che chiede le attenuanti generiche dovrebbe documentare elementi positivi specifici e contestare in modo puntuale la valutazione dei presunti elementi ostativi per rendere la doglianza utile in appello o in cassazione
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