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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14384/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame personale della misura cautelare in carcere applicata per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (crack, cocaina, hashish). Il ricorrente deduce: (1) errata esclusione dell'ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), sostenendo che il quantitativo sequestrato era modico e la condotta occasionale; (2) vizio di motivazione nella scelta della misura carceraria, contestando il rifiuto di sostituirla con gli arresti domiciliari con i presidi dell'art. 275-bis c.p.p., anche in relazione alla volontà di intraprendere un percorso terapeutico presso il SER.D.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici del merito avessero adeguatamente motivato il diniego della derubricazione alla lieve entità, richiamando elementi che indicavano una conduzione non occasionale e organizzata dell'attività di spaccio (diverse tipologie di sostanza, appunti con indicazione di quantità settimanali, strumenti per il confezionamento, impianto di videosorveglianza, ripetuta frequentazione di acquirenti). Analogamente, ha ritenuto congruamente motivata la scelta della custodia carceraria in ragione della propensione dell'indagato al traffico e del rischio di prosecuzione dell'attività anche sottoponendosi a misure meno afflittive; ha escluso l'idoneità dei dispositivi elettronici a impedire violazioni in quel quadro. Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi degli artt. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Il riconoscimento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di qualità e quantità della sostanza (anche rispetto al grado di purezza), mezzi, modalità e circostanze dell'azione; nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto preponderanti elementi che escludevano la minima offensività.

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis

    Norma che prevede misure sostitutive con prescrizioni terapeutiche; il Tribunale del riesame ha ritenuto che la misura domiciliare richiesta non fosse idonea a prevenire il pericolo di recidiva nel caso di soggetto con comportamento organizzato, anche se associata a dispositivi elettronici.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, commi 1-bis e 1-ter

    Norme che regolano gli adempimenti in caso di provvedimenti che non comportano la rimessione in libertà; la Corte ha ordinato l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per i conseguenti adempimenti.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Regola i termini di esposizione del ricorso in cassazione; il ricorso era articolato in conformità al disposto di tale articolo (sintesi dei motivi).

Massime di principio

  • La derubricazione a lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli elementi: non conta solo la quantità sequestrata ma anche la qualità, il grado di purezza, le modalità dell'attività, gli strumenti rinvenuti e indizi di organizzazione o abitualità.
  • Il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura è, di regola, appannaggio del giudice di merito; la Corte di cassazione controlla la legittimità formale e l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione, non può rivedere i fatti e le valutazioni probatorie intermedie.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare con misure meno afflittive il difensore deve fornire elementi concreti e specifici che rendano incompatibile il pericolo di reiterazione o fuga; la semplice dichiarazione di volontà a seguire un percorso terapeutico può essere insufficiente se sussistono indici di comportamento organizzato.
  • I dispositivi elettronici e i controlli domiciliari non sono ritenuti automaticamente idonei a impedire la prosecuzione di attività criminali quando il quadro indiziario evidenzia una struttura organizzata e una forte propensione alla recidiva; il giudice deve spiegare perché ritiene insufficienti tali strumenti.
  • In cassazione è rischioso proporre motivi che mirano a una diversa valutazione dei fatti: tali ricorsi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie per avere determinato la causa di inammissibilità.

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