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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5007/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione e errata valutazione del nesso di causalità (artt. 40, 43 e 589 c.p.): Maltese sostiene che l'incidente è da imputare esclusivamente alla condotta della vittima, che viaggiava a velocità enormemente superiore al limite, e che tale condotta avrebbe interrotto il nesso causale rispetto al parcheggio del trattore; (2) errato calcolo della prescrizione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 157 e 589 c.p., nella formulazione previgente): il ricorrente sostiene che, considerata l'equivalenza, la pena massima sarebbe tornata a cinque anni e il reato si sarebbe estinto per prescrizione; (3) errata dosimetria della pena e applicazione normativa (artt. 69, 589 e riferimenti alla disciplina previgente e alla legge n. 41/2016): Maltese ritiene che la pena concreta risultasse eccessiva e avrebbe dovuto essere ridotta a livelli inferiori (indicativamente due anni).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato nella sua interezza. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) sul piano della responsabilità, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che, pur avendo attribuito maggiore responsabilità alla vittima per l'elevata velocità, hanno correttamente ritenuto che il parcheggio irregolare del trattore in curva, per un tempo apprezzabile (circa 14-15 minuti), in punto di scarsa visibilità e con ingombro fino a quasi metà corsia, abbia contribuito causalmente all'evento; (2) sul punto della prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini della prescrizione, vanno considerate le circostanze aggravanti ad effetto speciale anche se sub valenti nel giudizio di bilanciamento, escludendo quindi la maturazione della prescrizione invocata; (3) quanto alla dosimetria, la pena è stata ritenuta determinata correttamente nella forbice prevista dalla norma previgente e l'appello non contestava il trattamento sanzionatorio in modo tale da imporsi diversa valutazione. Conseguentemente la sentenza di merito è stata integralmente confermata; il ricorrente è stato condannato alle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e resta ferma la condizionale sospensione della pena e l'obbligo di risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile.

Norme richiamate

  • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 157 (Codice della Strada)

    "...va evidenziato che l'art 157 D. Lgs. 285/1992 prescrive, in caso di fermata per esigenze di brevissima durata, di collocare il mezzo più vicino possibile al margine destro della carreggiata parallelamente ad esso..."

    I giudici di merito hanno ritenuto che l'irregolare fermata/parcheggio del trattore in curva e in punto poco visibile, ostruendo parte della corsia, abbia concorso causalmente all'incidente; la violazione dell'art. 157 è stata valutata come fattore concausale significativo.

  • Codice Penale - art. 589 (omicidio colposo), commi 1 e 2 (nella formulazione previgente)

    Norma applicata per la fattispecie di omicidio colposo; la Corte ha confermato l'impostazione dei giudici di merito circa la qualificazione del reato e la corretta determinazione della pena nell'ambito della forbice prevista dalla norma previgente.

  • Codice Penale - art. 69 (giudizio di bilanciamento fra circostanze)

    Il giudizio di bilanciamento è stato effettuato dai giudici di merito e non ha inciso sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione, secondo la giurisprudenza richiamata.

  • Codice Penale - art. 40

    Richiamato dal ricorrente in relazione al nesso di causalità; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei fatti concreti, il nesso causale tra la condotta di Maltese e l'evento mortale non fosse interrotto dalla condotta della vittima.

  • Codice Penale - art. 43

    Richiamato in riferimento alla responsabilità penale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di concausalità operata dai giudici di merito.

  • Legge 5 dicembre 2005, n. 251

    La sentenza richiama il superamento del precedente meccanismo legislativo relativo al giudizio di bilanciamento (menzionato dalla difesa) e la giurisprudenza che ne disciplina gli effetti sulla prescrizione.

  • Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 (giurisprudenza CED Cass.)

    "Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate sub valenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato"

    La Corte di Cassazione applica questo principio per escludere la prescrizione invocata dal ricorrente: le aggravanti ad effetto speciale vanno comunque conteggiate ai fini della prescrizione.

  • Codice di Procedura Penale - art. 616

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a seguito del rigetto del ricorso.

  • Codice Penale - art. 589-bis, comma 7 (richiamato)

    Citando la versione normativa e dottrina relativa, la difesa invocava possibili effetti sulla pena; la Corte ha escluso la rilevanza per il caso concreto, confermando la scelta normativa e di dosimetria operata dai giudici di merito.

Massime di principio

  • La condotta della vittima (es. eccesso di velocità) non esclude automaticamente la responsabilità penale di altro soggetto: occorre valutare caso per caso se la condotta altrui abbia avuto efficacia causale autonoma o se il nesso causale sia stato realmente interrotto.
  • Il parcheggio/fermata irregolare in curva, in punto a visibilità ridotta e che ingombra parte della corsia per un tempo apprezzabile, può costituire fattore concausale rilevante in un incidente mortale.
  • Ai fini della prescrizione, le circostanze aggravanti ad "effetto speciale" devono essere considerate anche se, nel giudizio di bilanciamento, risultassero sub valenti rispetto alle attenuanti: ciò può impedire la maturazione della prescrizione invocata dalla difesa.
  • Le questioni di nesso causale richiedono un esame concreto e motivato dei fatti (durata dell'ostruzione, visibilità, dinamica del sinistro); argomentazioni astratte o generiche non sono di per sé sufficienti a invertire le conclusioni dei giudici di merito.
  • La dosimetria della pena, se motivata e commisurata alla forbice di legge applicabile, difficilmente viene rimessa in discussione in sede di legittimità se l'appello non ha proposto censure specifiche e fondate sul trattamento sanzionatorio.
  • Per impugnare con successo questioni di prescrizione o di calcolo della pena è necessario richiamare la normativa e la giurisprudenza consolidata e dimostrare concretamente come la specifica applicazione normativa al caso concreto determini l'estinzione del reato o un diverso computo della pena.

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