Cassazione Penale, Sentenza n. 4996/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di omessa motivazione: si contestava che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non avesse valutato adeguatamente le argomentazioni difensive secondo cui non risultava alcuna denuncia per il presunto reato di evasione e non sussisteva carico pendente sul ricorrente. Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di liberazione anticipata per vari semestri (in particolare 15.7.2021-15.1.2022 e 15.1.2023-15.7.2023) sostenendo che i fatti ascritti non giustificavano il diniego.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse motivazione idonea: il Tribunale di Sorveglianza ha valutato semestre per semestre la presenza di comportamenti pregiudizievoli (reati o violazioni di prescrizioni) e ha correttamente ritenuto rilevanti per il diniego di liberazione anticipata i fatti riferiti al 2017, 2019, alla rissa del 16.8.2021 e all'evasione del 31.3.2023. La Corte ha inoltre precisato che, nel procedimento di sorveglianza, possono essere considerati fatti costituenti reato anche prima della definizione del relativo procedimento penale. Le doglianze difensive si riducevano a una rivalutazione di merito dei fatti già ritenuti sussistenti e pertanto non idonee a far annullare l'ordinanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR n. 230 del 2000, art. 103, comma 2
La norma è stata interpretata come criterio di riferimento per valutare il mantenimento di corretti rapporti con la comunità esterna: la presenza di comportamenti integranti reato nei singoli semestri può giustificare il diniego della liberazione anticipata.
Cassazione penale, Sez. 1, n. 33848 del 30/4/2019 (Rv. 276498-01)
Richiamata per affermare che, nel procedimento di sorveglianza, è consentito valutare fatti costituenti reato anche in assenza di definizione del procedimento penale.
Cassazione penale, Sez. 1, n. 42571 del 19/4/2013 (Rv. 256695-01)
Richiamata in senso coerente con il principio che la valutazione della sorveglianza può tener conto di comportamenti violativi di norme penali o prescrizioni cautelari anche prima della loro definizione giudiziaria.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata è effettuata semestre per semestre: la presenza di comportamenti pregiudizievoli in uno o più semestri può giustificare il diniego per quei periodi.
- Nel procedimento di sorveglianza possono essere considerati fatti costituenti reato anche se non definiti con sentenza penale; non è necessario attendere l'esito del procedimento penale per valutarne l'incidenza sulla rieducazione.
- La semplice contestazione difensiva o una diversa lettura dei fatti non sono sufficienti a invalidare la valutazione discrezionale del giudice di merito: occorre produrre elementi probatori idonei a smentire la sussistenza fattuale degli eventi ritenuti pregiudizievoli.
- I fatti remoti possono perdere rilevanza, mentre condotte recenti e ripetute hanno maggior peso nella valutazione della pericolosità e della partecipazione all'opera di rieducazione.
- Il sindacato della Corte sulla motivazione è limitato: se la decisione esprime un ragionamento congruo e prende in considerazione le ragioni favorevoli e sfavorevoli, il ricorso per omessa motivazione tende ad essere rigettato.
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