Cassazione Penale, Sentenza n. 4993/2025 del 07/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, comma 2 Cost.) e dell'art. 2 cod. pen. (come interpretato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 32/2020 e 193/2020). Il ricorrente contestava l'applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis (e delle modifiche introdotte da L. n. 279/2002 e dall'art. 2, comma 25, L. n. 94/2009) a fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la normativa previgente (che richiedeva l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e la contestazione formale di aggravanti come quella di cui all'art. 7 L. n. 203/1991).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il regime di cui all'art. 41-bis L. n. 354/1975 riguarda le sole modalità esecutive della pena e può essere disposto o prorogato anche in relazione a reati commessi prima della sua introduzione. La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che ammettono l'applicazione retroattiva delle norme sull'esecuzione (principio "tempus regit actum" per le norme esecutive), ha affermato che dopo l'unificazione delle pene concorrenti la pena va considerata unica ai fini del regime speciale e che il catalogo dei reati per l'applicazione del 41-bis va valutato in termini sostanziali (natura, finalità e contesto) e non solo formali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)
Il regime detentivo differenziato incide sulle modalità esecutive della pena e non sulla sua natura sostanziale; pertanto può essere applicato o prorogato anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore senza violare il divieto di retroattività delle norme penali sfavorevoli.
art. 4-bis, L. n. 354 del 1975
Il catalogo dei delitti rilevanti per misure speciali non va individuato in modo meramente formale: l'applicabilità va valutata sostanzialmente in base alla natura, finalità e contesto dell'illecito, non esclusivamente dalla contestazione formale di specifiche aggravanti.
art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009, n. 94
Ha ampliato la possibilità di applicare il regime di cui all'art. 41-bis anche a delitti commessi al fine di agevolare associazioni mafiose; la Corte di legittimità ritiene che tale disposizione, attinendo all'esecuzione, possa avere effetto immediato anche rispetto a fatti anteriori (principio "tempus regit actum").
art. 25, comma 2 Cost.
Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. La Corte ha ritenuto che non sia violato dall'applicazione del 41-bis a fatti anteriori, poiché la disposizione riguarda modalità esecutive e non la comminazione della pena.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Norme sulla successione delle norme penali nel tempo; la giurisprudenza richiamata esclude che le norme relative all'esecuzione (come l'art. 41-bis) sottostanno alle regole di irretroattività delle norme penali sostanziali.
L. n. 279 del 2002
Citata dal ricorrente come normativa la cui applicazione retroattiva avrebbe violato il principio di irretroattività; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'applicazione delle discipline esecutive.
art. 7, L. n. 203 del 1991
Aggravante la cui contestazione formale non è ritenuta imprescindibile per l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis: è rilevante la valutazione sostanziale del collegamento con la criminalità organizzata.
Sentenze Corte costituzionale nn. 32/2020 e 193/2020
Richiamate dalle parti: la Corte ha distinto i casi da esse trattati (in particolare modifiche che hanno inciso sull'accesso alle misure alternative e sulla pena sostanziale) dal caso del 41-bis, ritenendo le pronunce costituzionali non ostative all'applicazione retroattiva delle norme esecutive che non mutano la natura della pena.
Massime di principio
- Le norme che riguardano le modalità di esecuzione della pena (es. art. 41-bis) sono considerate, dalla giurisprudenza di legittimità, norme di natura esecutiva e possono essere applicate anche a reati commessi anteriormente alla loro entrata in vigore senza violare il principio di irretroattività, purché non modifichino la natura sostanziale della pena.
- Dopo l'unificazione delle pene concorrenti la sanzione va considerata nel suo complesso (pena unica) ai fini dell'applicazione di misure esecutive speciali come il 41-bis.
- Per valutare l'applicabilità di regimi speciali non è decisiva la sola contestazione formale di aggravanti: occorre una valutazione sostanziale della natura, finalità e contesto del reato (esistenza di collegamenti o finalità di agevolazione della criminalità organizzata).
- Se la modifica normativa incide effettivamente sulle possibilità di accedere a misure alternative o sulla concreta portata della privazione della libertà, sussiste il terreno per far valere il principio di non retroattività; viceversa, per misure esclusivamente esecutive tali obiezioni sono meno efficaci.
- In casi analoghi, per impugnare l'applicazione retroattiva di un regime esecutivo conviene dimostrare che l'applicazione comporta un effettivo aumento della pena o una sostanziale alterazione degli effetti sanzionatori (non solo varianti meramente organizzative sull'esecuzione).
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