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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4994/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto istanza di revoca dell'ordine di carcerazione sostenendo che la pena di 1 anno e 4 mesi era stata in pratica già espia ta all'estero: dal 20/1/2023 nel Regno Unito era sottoposto a misura con obbligo di detenzione domiciliare limitato dalle ore 23:00 alle 3:00, con braccialetto elettronico, obbligo di avere il cellulare e reperibilità h24; perciò la misura sarebbe equiparabile alla detenzione domiciliare ai fini dell'art. 657 c.p.p. In subordine chiedeva la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione, lamentando la nullità del decreto di irreperibilità per mancata ricerca all'estero e per non aver usato la banca dati VIS o il numero di telefono indicato in precedenti atti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'assimilazione della misura britannica all'obbligo di dimora con prescrizioni, ai sensi dell'art. 283 c.p.p., e ha escluso che la prescrizione limitativa (divieto di uscire per circa quattro ore notturne) potesse rendere la misura equivalente alla detenzione domiciliare: la fascia oraria è tipicamente riservata al riposo e non travalica le finalità preventive della misura. Quanto al decreto di irreperibilità, la Corte ha ritenuto complete le ricerche effettuate alla luce degli elementi conosciuti al momento (il ricorrente era stato identificato in Italia nel 2013 e non era stata comunicata all'autorità alcuna modifica di domicilio); non sussisteva l'obbligo di estendere le ricerche all'estero. La censura relativa all'uso del numero di telefono è stata ritenuta non specifica e priva di documentazione comprovante modalità e risultato delle ricerche. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Disciplina la fungibilità delle misure cautelari con la pena già espia ta; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di dimora non sia fungibile con la pena salvo che, per modalità o durata, sia divenuto di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.

  • art. 283 commi 2 e 4 cod. proc. pen.

    Regola l'obbligo di dimora con prescrizioni; la Corte ha assimilato la misura britannica a questa fattispecie, evidenziando che prescrizioni limitate temporalmente non costituiscono stato detentivo.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per inosservanza o erronea applicazione di norme di diritto; su questa base è stato articolato il motivo di impugnazione relativo all'art. 657 c.p.p.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede l'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria; la Corte ha richiamato che l'imputato era stato identificato e domiciliato in Italia e che l'obbligo di comunicare variazioni di domicilio era stato esistente, giustificando la completezza delle ricerche eseguite al momento.

Massime di principio

  • L'obbligo di dimora con prescrizioni non è automaticamente assimilabile alla detenzione domiciliare: perché sia 'fungibile' con la pena ai sensi dell'art. 657 c.p.p. le prescrizioni devono, per durata e gravità, rendere la misura di fatto equivalente agli arresti domiciliari.
  • Limitazioni circoscritte nel tempo (es. divieto di uscire per alcune ore notturne) collocate nella fascia ordinaria di riposo non costituiscono di per sé regime detentivo e, quindi, non comportano l'estinzione della pena per espiazione all'estero.
  • La validità del decreto di irreperibilità si valuta in rapporto agli elementi noti o conoscibili al momento dell'esecuzione delle ricerche: notizie successive non invalidano retroattivamente la procedura se all'epoca non erano disponibili indizi concreti di residenza all'estero.
  • Non sussiste un obbligo automatico di estendere ricerche penali all'estero; ciò diventa necessario solo se dagli atti emergono elementi concreti che indicano trasferimento o residenza all'estero.
  • Le censure processuali relative a incompletezza delle ricerche o omissione di specifiche verifiche (es. uso di numeri di telefono, banche dati) devono essere supportate da elementi documentali specifici: allegazioni generiche o non comprovate sono inammissibili o non valutabili.

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