Cassazione Penale, Sentenza n. 4989/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che fosse applicata la disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna a suo carico relative a reati di spaccio (art. 73/74 DPR 309/1990) commessi in periodi ravvicinati (2017-03/06/2020 e il 10/10/2018). Ha sostenuto che la programmazione unitaria dei reati risultava dall'omogeneità delle violazioni e dalla limitata distanza temporale e ha contestato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui il secondo reato non mostrava natura organizzata (argomentando che ciò sarebbe dovuto al processo per direttissima, che non avrebbe disvelato elementi investigativi più ampi). Il giudice dell'esecuzione ha invece ritenuto che mancassero elementi per riconoscere un "medesimo disegno criminoso", rilevando che la prima condanna attiene a spaccio in contesto di crimine organizzato mentre la seconda riguarda condotte (anche detenzione di piantine di marijuana) non riconducibili a modalità ordinarie di approvvigionamento dei clan e pertanto potenzialmente frutto di iniziativa autonoma non programmata in origine.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e confermato il rigetto dell'istanza di applicazione della continuazione. Ha richiamato il quadro normativo e i criteri giurisprudenziali per individuare il "medesimo disegno criminoso" (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita, ecc.) e ha ritenuto non assolto dall'istante l'onere di provare che i reati fossero programmati sin dal primo episodio. Ha inoltre osservato che il giudice dell'esecuzione deve motivare sulla base del contenuto delle sentenze di condanna e che mere congetture circa indagini future non sono idonee a rovesciare la valutazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
"nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione"
Consente di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili, purché non esclusa dal giudice di merito; la sua applicazione richiede la verifica dei presupposti sostanziali stabiliti dall'art. 81 c.p.
art. 81, comma 2, cod. pen.
"chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"
Definisce il reato continuato richiedendo che più azioni od omissioni siano esecutive di un medesimo disegno criminoso; la giurisprudenza precisa che il "medesimo disegno" va accertato tramite indici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale) e che è necessario provare che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La continuazione richiede non solo omogeneità e prossimità temporale, ma la dimostrazione di un "medesimo disegno criminoso" programmato in partenza; la mera vicinanza temporale è insufficiente.
- Differenze nella natura o nelle modalità di commissione dei reati (es. reato commesso in contesto di criminalità organizzata vs. iniziativa autonoma) possono essere indice rilevante dell'assenza di progetto criminoso unitario.
- In sede di esecuzione il giudice deve basarsi sul contenuto delle sentenze di condanna: congetture su indagini non svolte o su elementi che "avrebbero potuto emergere" in un diverso rito non sono idonee a provare la continuazione.
- L'onere di provare l'esistenza del "medesimo disegno criminoso" grava su chi lo invoca (di norma il condannato che chiede la continuazione in sede di esecuzione); sono richiesti elementi specifici e concreti, non generiche affermazioni.
- Se uno dei reati risulta frutto di un'iniziativa autonoma e non concordata con un sodalizio, ciò ostacola il riconoscimento della continuazione anche se gli altri indici (omogeneità, contiguità) risultano presenti.
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