Cassazione Penale, Sentenza n. 4991/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 17/09/2024 che ha respinto l'opposizione al decreto del magistrato di sorveglianza che lo aveva ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi a Napoli. Ferrara chiedeva di poter eseguire l'affidamento in Germania, dove risiede e lavora stabilmente. I motivi del ricorso denunciavano: 1) violazione e erronea applicazione della normativa europea e di recepimento (decisione quadro 2008/947/GAI e d.lgs. n.38/2016) e dell'art.47 ord. pen.; 2) omissione nel valutare il parere della Staatsanwaltschaft di Mannheim che indicava la possibilità astratta di esecuzione in Germania; 3) errore di competenza territoriale (art.677 c.p.p.), contestando che il Tribunale di Lecce fosse competente anziché quello di Napoli; 4) omissione di pronunciamento sulla questione di costituzionalità sollevata in primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nella parte fondamentale. Ha respinto preliminarmente il terzo motivo e confermato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Lecce, applicando il criterio residuale dell'art.677 c.p.p. (la sentenza di condanna è stata pronunciata a Lecce). Ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbendo il secondo e il quarto): la normativa europea e il d.lgs. n.38/2016 consentono, in linea di principio, l'esecuzione dell'affidamento in prova nello Stato membro di residenza legale e abituale del condannato quando lo Stato ha recepito la decisione quadro; il Tribunale di Lecce aveva escluso l'applicazione di tale disciplina limitandosi ad affermare che "il titolo di reato non consente l'espiazione della pena all'estero" senza motivazione logica. Per difetto di motivazione l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma procedurale che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge e motivazione; utilizzata quale parametro per censurare l'ordinanza impugnata.
Richiamato nel motivo principale in relazione all'ammissione alle misure alternative; il giudice ha esaminato la compatibilità dell'affidamento in prova con la disciplina sull'esecuzione all'estero.
Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27/11/2008, art. 10
Predisposizione del quadro di reciproco riconoscimento per l'esecuzione di misure alternative; la Corte ne ricava che l'affidamento in prova può essere eseguito nello Stato membro di residenza se lo Stato ha attuato la decisione quadro.
d.lgs. 15/02/2016, n. 38, art. 10
Atto di recepimento della decisione quadro; interpretato come norma che consente l'esecuzione in uno Stato membro dell'affidamento in prova assimilato a sanzione sostitutiva.
Richiamato nei motivi relativi a eventuali omissioni dell'ordinanza (mancata valutazione del parere estero e della questione costituzionale); la Corte ha ritenuto assorbiti alcuni profili in relazione al primo motivo.
Norma sulla competenza territoriale per le materie di sorveglianza quando l'interessato non è detenuto; applicata per stabilire che, non essendovi residenza in Italia, la competenza residuale è del Tribunale che ha pronunciato la sentenza (Lecce).
Richiamato implicitamente per il concetto di domicilio e centro degli interessi (ai fini dell'art.677 c.p.p.); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse a Napoli il centro dei suoi affari e interessi.
d.lgs. 15/02/2016, n. 38, art. 2 lett. e) e art. 4
Art.2 lett. e) qualifica la sanzione sostitutiva; art.4 elenca prescrizioni compatibili: la Corte considera l'affidamento in prova assimilabile a sanzione sostitutiva ai fini dell'esecuzione all'estero.
Massime di principio
- Se il condannato ha residenza legale e abituale in un altro Stato membro che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI (d.lgs. n.38/2016), l'esecuzione dell'affidamento in prova può essere richiesta e non è preclusa di per sé dal "titolo di reato".
- Il diniego dell'esecuzione all'estero richiede motivazione concreta e logicamente collegata: un semplice riferimento generico al "titolo di reato" non è sufficiente e può determinare annullamento per difetto di motivazione.
- La competenza territoriale per le istanze di sorveglianza si determina secondo l'art.677 c.p.p.: se l'interessato non è residente in Italia si applica il criterio residuale (tribunale che ha pronunciato la sentenza), salvo che il domicilio italiano configuri un centro di interessi rilevante.
- Il parere o la disponibilità dell'autorità dello Stato estero (es. Staatsanwaltschaft) è un elemento utile ma non decisivo: il giudice nazionale deve valutare e motivare se la cooperazione e le condizioni concrete permettono l'esecuzione all'estero.
- In procedimenti analoghi conviene allegare documentazione che provi la recezione della decisione quadro nello Stato estero, la situazione di residenza/impiego del condannato e ogni disponibilità dell'autorità estera, per agevolare la positiva valutazione dell'esecuzione all'estero.
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