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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4990/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto, ristretto in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto di poter trattenere nella propria cella un fornello e pentolame anche in orari diversi dalle fasce previste per la cottura (dopo le 20:00 e prima delle 07:00). Il magistrato di sorveglianza di L'Aquila respinse l'istanza ritenendo che non vi fosse una lesione grave e attuale di diritti soggettivi. Il ricorrente lamentò in cassazione, con unico motivo, che il magistrato aveva deciso senza fissare udienza e instaurare il contraddittorio previsto dall'art. 35-bis ord. pen., e sostenne che ogni limitazione prevista per detenuti sottoposti a 41-bis deve essere giustificata da esigenze di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la legittimità della decisione del magistrato di sorveglianza. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui, nel caso del carcere di L'Aquila, la previsione di fasce orarie per la cottura dei detenuti in regime 41-bis non configura discriminazione rispetto ai detenuti comuni e può essere mantenuta per ragioni organizzative e di sicurezza. La Corte ha inoltre ritenuto che l'art. 35-bis ord. pen. consente al magistrato di decidere de plano nei casi di manifesta inammissibilità, pertanto la mancata fissazione dell'udienza non è illegittima. Pur osservando che il magistrato aveva motivato sul presunto difetto di diritto soggettivo (mentre la giurisprudenza riconosce l'esistenza di una posizione sostanziale in ordine al diritto di alimentarsi), la Corte ha rettificato la motivazione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. e ha respinto il ricorso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. è disposta la condanna alle spese del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Norma che disciplina il regime carcerario speciale cui è sottoposto il detenuto; la corte ha valutato le misure limitative (fasce orarie per la cottura) alla luce delle esigenze di sicurezza e organizzazione connesse al 41-bis.

  • art. 35-bis ord. pen.

    il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste

    Prevede la procedura speciale per il reclamo e l'obbligo in generale del contraddittorio, ma consente al magistrato di decidere senza udienza nei casi di manifesta inammissibilità; quindi la decisione de plano è lecita se il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 35-bis per definire i casi di manifesta inammissibilità che autorizzano la decisione senza udienza.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, ove il ricorso debba comunque essere respinto, di rettificare errori di diritto nella motivazione del provvedimento impugnato senza annullamento, per ragioni di economia e efficienza processuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la conseguenza della decisione di cassazione: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le istanze di detenuti in regime 41-bis riguardanti la possibilità di cottura fuori dalle fasce orarie previste possono essere rigettate se giustificate da esigenze organizzative e di sicurezza; ciò non costituisce automaticamente discriminazione rispetto ai detenuti comuni.
  • L'art. 35-bis ord. pen. richiede in linea di principio il contraddittorio con fissazione di udienza, ma permette al magistrato di decidere senza udienza nei casi di manifesta inammissibilità del reclamo; il presupposto per la convocazione è la presenza di un "fumus" di fondatezza delle ragioni del detenuto.
  • Se il magistrato di sorveglianza motivi il rigetto con ragioni diverse da quelle riconosciute dalla giurisprudenza (es. negando l'esistenza di un diritto soggettivo), la Corte di Cassazione può comunque rettificare la motivazione ai sensi dell'art. 619 se l'esito sarebbe lo stesso.
  • Un orientamento giurisprudenziale consolidato su questioni ripetute consente al giudice di merito di fare affidamento su di esso per decisioni de plano, soprattutto quando la richiesta risulta manifestamente infondata rispetto alla prassi consolidata.
  • In situazioni analoghe, il diritto del detenuto all'alimentazione e alla cottura dei cibi va valutato concretamente: esiste una posizione giuridica soggettiva, ma la sua tutela può essere limitata da ragioni organizzative e di sicurezza e richiede una valutazione casistica per stabilire se sussista violazione effettiva.

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