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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17518/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione a misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale o semilibertà). Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta ritenendo che la pena residua in esecuzione avesse titolo in una condanna per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen. in assenza di collaborazione. Il difensore ha impugnato sostenendo che, nello scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, i reati ostativi devono essere imputati alle parti di pena già scontate e che la pena residua era comunque inferiore a quattro anni, con conseguente diversa valutazione dell'ammissibilità dei benefici.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Ha stabilito che, nello scioglimento del cumulo delle pene concorrenti, occorre imputare la pena inflitta per il reato ostativo alle parti di pena già scontate e procedere quindi a nuova determinazione del titolo della pena residua. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la richiesta applicando questo principio e, se dovesse risultare che il titolo rientra nell'art. 4-bis, applicare la normativa introdotta con la legge 30 dicembre 2022, n. 199 (che ha superato l'automatica preclusione per i non collaboratori ma ha posto oneri probatori e obblighi istruttori per l'autorità giudiziaria).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il delitto di cui all'art. 74 è stato considerato reato ostativo ai benefici penitenziari secondo la disciplina dell'art. 4-bis, qualora il condannato non sia collaboratore.

  • art. 4-bis ord. pen.

    decreto legge 31/10/2022 n. 162, convertito con legge 30/12/2022 n. 199

    La modifica normativa ha superato l'esclusione automatica delle misure alternative per i condannati per i delitti indicati anche in assenza di collaborazione, introducendo però oneri a carico del condannato (prove sull'adempimento di obbligazioni civili e sulla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata) e obblighi istruttori per l'autorità giudiziaria (pareri del P.M. e del Procuratore nazionale antimafia, acquisizione di informazioni e accertamenti).

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore disciplinato dall'art. 78 c.p. non è stato applicato nel caso in esame per l'assenza dei presupposti; la decisione richiama la necessità di rispettare i criteri ordinari di formazione e scioglimento del cumulo.

  • principio dello scioglimento del cumulo (giurisprudenza: Corte Cost. n. 361/1994; Sez. U. n. 14/1999 e giurisprudenza di legittimità)

    In caso di pene concorrenti va effettuato lo scioglimento del cumulo per individuare il titolo della pena residua. Il criterio interpretato dalla Corte è quello di imputare la pena relativa al reato ostativo alle parti di pena già espiate, per determinare correttamente se la residua soggiaccia o meno alla disciplina ostativa.

Massime di principio

  • In presenza di pene concorrenti occorre procedere allo scioglimento del cumulo per determinare quale condanna costituisce il titolo della pena residua da eseguire.
  • Nel determinare quale titolo riferire alle parti di pena già scontate, va imputata per prima (ossia alle parti già espiate) la pena relativa al reato ostativo: questo può far venir meno l'ostatività della pena residua.
  • Se, dopo lo scioglimento del cumulo, la pena residua risulta riferibile a reati non ostativi, il detenuto può essere valutato per l'accesso a misure alternative; se risulta riferibile a reato ostativo, si applica la disciplina di cui all'art. 4-bis.
  • Dalla legge 30/12/2022 n. 199 deriva che anche i non collaboratori possono chiedere misure alternative, ma devono adempiere oneri probatori e l'autorità giudiziaria ha specifici obblighi istruttori e acquisizione di pareri/informazioni prima di decidere.
  • Il giudice che riesamina la domanda deve motivare specificamente l'attribuzione dei periodi di pena e tenere conto dei pareri e degli accertamenti richiesti dalla normativa vigente.

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