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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07496/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e ritenuto legittimo un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2014, con il quale le era stato imputato un maggior reddito da partecipazione societaria in applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili contestati alla società partecipata, in quanto a ristretta base sociale. Nel ricorso sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 295 c.p.c. e 124 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato provata la definitività della sentenza resa nel giudizio relativo all’accertamento societario e omesso di disporre la sospensione necessaria o la riunione dei giudizi; 2) omessa disamina della memoria illustrativa e violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la CTR non avrebbe considerato una memoria con allegata sentenza di riforma dell’accertamento societario; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata ad aderire alla decisione resa nel giudizio della società senza un’autonoma motivazione. Nelle more, la ricorrente ha anche depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 della L. n. 130 del 2022, con documentazione di pagamento.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato che la controversia era stata definita mediante domanda di definizione agevolata ex art. 5 L. n. 130 del 2022. La Corte ha osservato che non risultava notificato nel termine di legge alcun diniego della definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e ha quindi dichiarato l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge citata. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le ha anticipate, secondo la disciplina speciale, e ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sulla cosa giudicata, invocata dalla ricorrente per contestare l’efficacia attribuita alla sentenza resa nel giudizio societario.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sospensione necessaria del giudizio pregiudicato, che la ricorrente assumeva dovesse essere disposta.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul giudicato per sostenere l’erroneità dell’impostazione seguita dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base del secondo e del terzo motivo per dedotti vizi processuali e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’omessa considerazione di una memoria difensiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, nel contesto della doglianza sulla motivazione e sul procedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione.

  • art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130

    Norma applicata per ritenere perfezionata la definizione agevolata della controversia e dichiarare l’estinzione del giudizio in mancanza di diniego tempestivo.

  • art. 5, comma 5, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 5, comma 7, L. 31 agosto 2022, n. 130

    «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»

    Indicato per definire il termine di presentazione della domanda e il perfezionamento della definizione con la domanda e il pagamento dovuto.

  • art. 5, comma 11, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Utilizzato per affermare che il diniego della definizione deve essere notificato entro trenta giorni e che può essere impugnato in Cassazione.

  • art. 5, comma 12, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Applicato per dichiarare l’estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione e in assenza di diniego tempestivo.

  • art. 5, comma 13, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato insieme al comma 12 quale base normativa dell’estinzione del procedimento.

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata della lite tributaria e non risulta notificato nei termini un diniego dell’ente impositore, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata speciale prevale sulla prosecuzione del giudizio di legittimità: il perfezionamento della procedura, nei casi previsti dalla legge, impedisce la decisione sul merito dell’impugnazione.
  • Il diniego della definizione agevolata, per impedire l’estinzione del processo, deve essere adottato e notificato nel termine stabilito dalla disciplina speciale; in difetto, il processo si estingue.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la relativa disciplina è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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