Cassazione Penale, Ordinanza n. 00798/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva mantenuto ferma la condanna dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza. In concreto, il ricorso articolava tre motivi: primo, deduceva violazione di legge processuale e vizio di motivazione per asserita inutilizzabilità degli esiti degli esami alcolemici, sostenendo che non vi fosse prova dell'avvenuto previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; secondo, lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; terzo, censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa nel merito, osservando che l'avviso risultava dal verbale di accertamenti urgenti, sottoscritto dall'interessato, e che tale verbale ha natura fidefaciente; ha reputato il secondo e il terzo motivo infondati/inammissibili nella parte in cui sollecitavano una rivalutazione del merito, ribadendo che per il diniego di particolare tenuità e attenuanti generiche è sufficiente una motivazione centrata sugli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada
norma incriminatrice contestata e confermata nei gradi di merito, relativa alla guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più grave prevista.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione sintetica ma focalizzata sugli elementi decisivi, quali la marcata alterazione e il pericolo per l'incolumità altrui.
la valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve tenere conto di modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo; non è richiesta la disamina di tutti i parametri se il giudice indica quelli rilevanti.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di esami alcolemici, l'avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore è sufficientemente provato quando risulta dal verbale degli operanti; non è necessaria la sottoscrizione dell'interessato, poiché l'avviso è un atto della polizia giudiziaria e il verbale, se fidefaciente, fa piena prova dell'adempimento.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rilettura alternativa del compendio probatorio quando la censura mira soltanto a sostituire una diversa interpretazione del dato fattuale rispetto a quella logicamente motivata dal giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice individua gli elementi decisivi dell'offesa e della condotta, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto e sul diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà della motivazione.
- Per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami gli aspetti ritenuti preponderanti, quali gravità del fatto, mancanza di elementi positivi e pericolo per la pubblica incolumità.
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