Cassazione Civile, Sentenza n. 10096/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banche)
La controversia
I ricorrenti, titolari complessivamente del 2,63% del capitale di Area s.p.a., avevano chiesto il risarcimento dei danni asseritamente causati da condotte illecite degli amministratori delegati e delle banche coinvolte. Nell’assemblea del 13 settembre 2004, la creditrice pignoratizia Banca Popolare di Lodi, titolare del voto relativo al 63% del capitale, votò a favore dell’azzeramento per perdite del capitale sociale di Euro 6.500.000, a fronte di perdite dichiarate per Euro 21.608.664, della ricostituzione e dell’aumento inscindibile del capitale a Euro 100.000.000 e della fusione per incorporazione di Area in Bipielle Investimenti. Intesa Sanpaolo, creditrice pignoratizia per un pacchetto pari al 2,67%, si astenne; i ricorrenti votarono contro. Secondo gli azionisti, la perdita sarebbe stata assorbita se la partecipazione in Area Life fosse stata iscritta al valore effettivo anziché al costo storico, possibilità che assumevano doverosa in ragione della progettata fusione; l’operazione avrebbe così determinato la perdita della loro partecipazione e impedito loro di esercitare il recesso e ottenere la liquidazione della quota. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 maggio 2013, respinse la domanda; la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2016, confermò. In cassazione gli azionisti proposero sette motivi: i primi due denunciarono la violazione delle norme di bilancio e sostennero che la partecipazione in Area Life doveva essere valutata secondo il patrimonio netto o il valore effettivo, deducendo inoltre l’intento lesivo desumibile dal verbale del consiglio di amministrazione del 23 giugno 2004 e la responsabilità delle banche per le condotte degli amministratori; il terzo e il quarto censurarono la valutazione del verbale, delle perizie e del valore della partecipata; il quinto e il sesto invocarono l’abuso di maggioranza e la violazione della buona fede e correttezza da parte della creditrice pignoratizia; il settimo denunciò omessa pronuncia perché non sarebbero stati accertati i reati allegati. Banco BPM propose ricorso incidentale condizionato, contestando l’ammissibilità della domanda risarcitoria anche per la dedotta modifica della domanda in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il settimo motivo e ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto, il quinto e il sesto; il ricorso incidentale condizionato di Banco BPM è rimasto assorbito. Ha ritenuto che l’iscrizione della partecipazione nella controllata secondo il metodo del patrimonio netto fosse una facoltà dell’organo amministrativo, non un obbligo, e che la relativa plusvalenza dovesse essere accantonata in una riserva non distribuibile fino alla sua effettiva realizzazione. Le censure relative al valore di Area Life e al valore confessorio del verbale consiliare investivano valutazioni di fatto riservate al giudice di merito. La prospettazione dell’abuso di maggioranza era nuova: nei gradi di merito gli attori avevano fondato la domanda sugli illeciti civili imputati agli amministratori e alle banche, anche con riferimento a reati allegati, ma non avevano introdotto la distinta fattispecie dell’abuso del voto maggioritario e i suoi elementi costitutivi. Non vi fu omessa pronuncia, poiché il giudice civile poteva esaminare le condotte ai fini della responsabilità risarcitoria senza accertare gli elementi dei reati a fini sanzionatori. La sentenza d’appello è stata quindi confermata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità: Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Intesa Sanpaolo e dell’altro controricorrente, e Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Banco BPM, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello del ricorso principale.
Norme richiamate
art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.
La valutazione secondo il metodo del patrimonio netto lascia emergere, invero, la cd. sostanza economica del bene, come può essere più proficuo in date evenienze, onde la riserva viene iscritta nel bilancio dall’organo amministrativo che opti per tale criterio.
La valutazione delle partecipazioni in controllate o collegate secondo il metodo del patrimonio netto è una scelta dell’organo amministrativo; se viene adottata, la plusvalenza emersa deve essere iscritta in una riserva non distribuibile.
L’art. 2426 c.c., comma 1, n. 4, prevedeva, già all’epoca dei fatti, la possibilità di valutare le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni nelle società controllate o collegate per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto, in tal caso imponendo la costituzione di una apposita riserva non distribuibile.
La decisione non ravvisa un obbligo di rivalutare la partecipazione per assorbire le perdite: il ricorso al criterio del patrimonio netto è alternativo e discrezionale, con la cautela della riserva non distribuibile. La Corte menziona l’art. 2423, comma 4, nel quadro della deroga invocata, ma fonda la specifica regola sulla facoltatività del metodo del patrimonio netto.
Essi, infatti, lamentano, pur sotto l’egida della dedotta violazione dell’art. 2735 c.c. e art. 115 c.p.c., da un lato l’apprezzamento in fatto del valore confessorio di un verbale consiliare, dall’altro l’apprezzamento, parimenti in fatto, circa il reale valore economico della società partecipata, che sarebbe dimostrato da due perizie e dalla vendita della stessa, come avvenuta tre mesi dopo la deliberazione: circostanze che, pur proposte come violazione di legge, consistono, invece, in valutazioni in fatto, interamente riservate al giudice del merito e che non possono essere riproposte in sede di legittimità.
Le censure che, pur formulate come violazione della norma processuale, contestano l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito non possono essere riproposte in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
La sentenza impugnata ha dunque condivisibilmente ricondotto le allegazioni di parte alle fattispecie di illecito civile, ritenute azionate in questa sede, senza necessità di accertare specificamente a fini sanzionatori gli elementi costitutivi degli illeciti penali, pure allegati come integrati dalle medesime condotte, e come tali ha esaminato le condotte allegate, senza incorrere nel denunziato vizio di omessa pronuncia.
Quando la domanda civile è diretta al risarcimento e le condotte sono state allegate come illeciti civili, il giudice può valutare tali condotte ai fini dell’art. 2043 c.c. senza dover accertare specificamente gli elementi dei reati allegati per finalità sanzionatorie.
La sentenza impugnata ha dunque condivisibilmente ricondotto le allegazioni di parte alle fattispecie di illecito civile, ritenute azionate in questa sede, senza necessità di accertare specificamente a fini sanzionatori gli elementi costitutivi degli illeciti penali, pure allegati come integrati dalle medesime condotte, e come tali ha esaminato le condotte allegate, senza incorrere nel denunziato vizio di omessa pronuncia.
La responsabilità civile imputata ai soggetti giuridici per le condotte dei loro rappresentanti va esaminata secondo il titolo risarcitorio dedotto; la mancata verifica degli elementi penali allegati non comporta omessa pronuncia quando il giudice ha esaminato le condotte ai fini della responsabilità civile.
La sentenza impugnata ha dunque condivisibilmente ricondotto le allegazioni di parte alle fattispecie di illecito civile, ritenute azionate in questa sede, senza necessità di accertare specificamente a fini sanzionatori gli elementi costitutivi degli illeciti penali, pure allegati come integrati dalle medesime condotte, e come tali ha esaminato le condotte allegate, senza incorrere nel denunziato vizio di omessa pronuncia.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice esamina le condotte allegate e decide la domanda civile secondo la sua corretta qualificazione, senza pronunciarsi sull’accertamento penale che non è necessario per decidere la pretesa risarcitoria.
Mai, invece, è stata nei giudizi di merito prospettata la diversa fattispecie del cd. abuso di maggioranza in assemblea: tanto è vero che tale ricostruzione giuridica, all’opposto di quella prescelta dagli attori, vede come fatto illecito-base – per violazione della regola della correttezza e buona fede – la condotta tenuta in occasione della riunione assembleare dal soggetto titolare del voto maggioritario, e, solo in seguito, in relazione ad un possibile concorso nell’illecito, la condotta concorrente eventualmente tenuta da altri soggetti, che all’adozione della deliberazione lesiva abbiano cooperato.
La Corte non decide nel merito una domanda di abuso di maggioranza, perché la relativa fattispecie non era stata introdotta nei gradi precedenti. La disposizione è menzionata tra le norme invocate dai ricorrenti, ma la ratio dell’inammissibilità è la novità della prospettazione.
Invero, occorre in generale ricordare come, oltre che a fondamento di un’azione di annullamento della deliberazione societaria, ai sensi dell’art. 2377 c.c., la violazione delle regole generali di buona fede e correttezza, che presiedono anche all’esplicarsi del principio di maggioranza nelle deliberazioni degli organi collegiali – il quale non opera senza limiti intrinseci, dovendo comunque la maggioranza operare nel rispetto dei diritti di tutti i soci – può condurre ad eccessi ed abusi di potere da parte del socio di maggioranza (o di chi abbia il relativo diritto di voto), suscettibili di integrare una causa, oltre che di annullabilità delle deliberazioni assembleari pur regolarmente adottate, del sorgere dell’obbligo di risarcire il danno cagionato agli azionisti di minoranza.
La violazione di buona fede e correttezza nell’esercizio del voto maggioritario può, in astratto, fondare l’annullabilità della deliberazione e la responsabilità risarcitoria per il danno ai soci di minoranza; nel caso deciso, tuttavia, tale fattispecie non era stata dedotta tempestivamente e la Corte non ne ha accertato la sussistenza.
Le parti ricorrenti e Banco BPM s.p.a. hanno, altresì, depositato le memorie di cui all’art. 378 c.p.c..
La norma è richiamata soltanto per le memorie depositate dalle parti e non è oggetto di interpretazione o applicazione decisiva.
Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
La disposizione è stata invocata nel ricorso incidentale sulla dedotta modifica della domanda, ma il ricorso incidentale è rimasto assorbito; la Corte non ne ha quindi deciso il merito.
Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.
La disposizione è stata invocata nel ricorso incidentale sulla dedotta novità della domanda in appello, ma la Corte ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e non ha risolto la questione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La valutazione di una partecipazione in una società controllata o collegata secondo il metodo del patrimonio netto è una facoltà dell’organo amministrativo, non un obbligo diretto a far emergere plusvalenze o ad assorbire perdite; la plusvalenza iscritta secondo tale criterio deve essere accantonata in una riserva non distribuibile fino alla sua effettiva realizzazione.
- Le doglianze che contestano il valore attribuito dal giudice di merito a una società o a un documento, anche se formulate come violazione di norme processuali o sostanziali, investono valutazioni di fatto e non possono essere riesaminate in cassazione sotto la veste di violazione di legge.
- La prospettazione in cassazione di un titolo di responsabilità fondato su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti nei gradi di merito costituisce questione nuova e non è ammissibile. Se una questione che richiede accertamenti di fatto è stata ignorata dal giudice di merito, il ricorrente deve indicare in quale atto e in quale fase l’aveva tempestivamente dedotta.
- L’abuso del voto di maggioranza può, in astratto, derivare dalla deviazione dagli scopi sociali e dalla condotta fraudolenta volta a ledere i diritti di partecipazione o patrimoniali dei soci di minoranza, e può fondare l’annullabilità della deliberazione e il risarcimento; la relativa domanda richiede però che la specifica fattispecie e i suoi elementi siano introdotti nel giudizio di merito.
- Quando la domanda civile mira al risarcimento per condotte allegate come illeciti civili, il giudice può qualificare giuridicamente i fatti e decidere sulla responsabilità civile senza accertare, a fini sanzionatori, gli elementi costitutivi dei reati che le parti assumono integrati dalle medesime condotte.
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