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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10155/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (rappresentante fiscale)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo anche all’anno 2004, con il quale era stata contestata l’indebita detrazione dell’IVA indicata in due fatture emesse da una società distributrice, legata da un contratto di distribuzione alla società estera rappresentata fiscalmente in Italia dalla resistente. Le fatture riaddebitavano costi sostenuti in esecuzione del contratto e qualificati dall’Ufficio come riferiti a servizi pubblicitari; l’accertamento aveva recuperato l’imposta e irrogato le sanzioni, sul presupposto del difetto di territorialità. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto in primo grado e la Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata il 2 aprile 2013, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo i servizi pubblicitari accessori rispetto alla pluralità di servizi resi nell’ambito del contratto di distribuzione e soggetti al medesimo trattamento IVA delle prestazioni principali. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 7, lett. d), 12 e 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 c.c. e dei principi di diritto comunitario, sostenendo che i servizi pubblicitari, in quanto resi a un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, non erano territorialmente imponibili e non potevano essere assoggettati al regime IVA della prestazione principale per il solo fatto di essere accessori.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Ha confermato che, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, le prestazioni accessorie non sono assoggettate autonomamente a imposta nei rapporti tra le parti e seguono il trattamento IVA della prestazione principale, poiché non costituiscono per il cliente un fine autonomo e la loro separazione dalla prestazione principale sarebbe artificiale. Ha precisato che, ai fini del trattamento IVA della prestazione accessoria, rileva quello riservato alla prestazione principale, non l’eventuale trattamento considerato isolatamente per la prestazione accessoria. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 12, prevede, in tema di i.v.a., che le prestazioni accessorie “non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale” e i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta sulla cessione o prestazione principale, subendo, pertanto, lo stesso trattamento fiscale.

    Le prestazioni accessorie non hanno un trattamento IVA autonomo nei rapporti tra le parti, ma seguono quello della prestazione principale; la loro accessorietà comporta che il relativo corrispettivo confluisca nella base imponibile dell’operazione principale.

  • art. 7, lett. d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Ai sensi del richiamato art. 12, ciò che assume rilevanza è il trattamento fiscale in tema di i.v.a. riservato alla prestazione principale e non già a quella accessoria.

    La questione di territorialità prospettata per i servizi pubblicitari accessori non determina un regime autonomo: la Corte applica la regola per cui l’accessoria segue, ai fini IVA, il trattamento della prestazione principale. L’art. 7, lett. d), è richiamato nel motivo dell’Agenzia, ma la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 19, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In applicazione di tali principi, il giudice di appello ha, dunque, correttamente concluso che i costi sostenuti per prestazioni pubblicitarie avrebbero perso la loro individualità impositiva in ragione della accessorietà di tali prestazioni, da assoggettarsi al medesimo trattamento fiscale, in tema di i.v.a., della prestazione principale.

    La sentenza considera corretta la conclusione che i costi delle prestazioni pubblicitarie accessorie perdano individualità ai fini del trattamento IVA e seguano quello della prestazione principale; non svolge tuttavia un’autonoma interpretazione dell’art. 19, comma 2, che è indicato tra le norme denunciate dall’Agenzia.

  • art. 2697 c.c.

    La sentenza non contiene un passaggio che applichi o interpreti specificamente questa norma.

    La norma è menzionata nel motivo di ricorso, ma la Corte non decide una distinta questione sull’onere della prova.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, una prestazione accessoria che non costituisca per il cliente un fine autonomo, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale, non è assoggettata autonomamente a imposta nei rapporti tra le parti e segue il trattamento fiscale della prestazione principale.
  • Quando il collegamento tra prestazione principale e accessoria dà luogo oggettivamente a un’unica prestazione economica indissociabile, la loro scomposizione è artificiale e altera la funzionalità del sistema IVA.
  • Per stabilire il trattamento IVA della prestazione accessoria, rileva il trattamento riservato alla prestazione principale, non quello che spetterebbe alla prestazione accessoria considerata isolatamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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