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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10152/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società cedente)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2003 l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato le dichiarazioni della società cedente, contestando, ai fini delle imposte dirette, la deduzione di costi e, ai fini IVA, l’errata fatturazione senza imposta di cessioni di rottami ferrosi e il conseguente omesso versamento. Le cessioni erano state effettuate in favore di società con sede in Germania e Spagna, prive di rappresentante fiscale in Italia e non direttamente identificate nel Paese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, annullando alcuni rilievi relativi a costi per consulenze legali, fiscali, gestionali e tecniche; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza del 7 febbraio 2012, aveva respinto l’appello principale delle contribuenti e accolto quello incidentale dell’Ufficio, confermando gli atti impositivi. In Cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione dell’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il reverse charge fosse applicabile perché le operazioni erano avvenute in Italia tra soggetti passivi IVA; 2) violazione delle stesse disposizioni, deducendo che i cessionari esteri disponevano di stabili organizzazioni in Italia; 3) violazione della disciplina sulla successione delle norme nel tempo e dell’art. 74 del d.P.R. n. 633/1972, in relazione al momento di effettuazione delle operazioni; 4) violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e del divieto di doppia imposizione, deducendo che i cessionari avessero versato l’imposta; 5) violazione degli artt. 41 e 50 del d.l. n. 331/1993, sostenendo che si trattasse di cessioni intracomunitarie non imponibili; 6) violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10 della legge n. 212/2000, invocando l’incertezza normativa anche alla luce di una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2012; 7) violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’inammissibilità dell’appello incidentale dell’Ufficio per difetto di interesse e mancata indicazione del petitum.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: per applicare il reverse charge alle cessioni di rottami ferrosi, secondo la disciplina applicabile, non basta che cedente e cessionario siano soggetti passivi IVA, ma occorre che il cessionario sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice regionale aveva erroneamente escluso la rilevanza delle stabili organizzazioni italiane dei cessionari esteri: anche una stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato o residente all’estero può integrare la nozione di soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale, limitatamente alle operazioni ad essa riferibili. Il giudice di rinvio dovrà verificare se i cessionari stranieri disponessero effettivamente di stabili organizzazioni in Italia e se le operazioni controverse fossero riferibili a queste. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti dall’accoglimento del secondo. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché le ricorrenti non avevano trascritto il contenuto dell’appello incidentale nella misura necessaria a dimostrare la dedotta omissione del petitum. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 74, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    Orbene, dal richiamato quadro normativo emerge in modo evidente che il presupposto per l’applicazione del regime del reverse charge alle operazioni di cessioni di materiale ferroso – poste in essere nella vigenza della richiamata disciplina – risiede nel fatto che il cessionario sia un soggetto passivo di i.v.a. nel territorio dello Stato italiano, non essendo sufficiente, come sembrano sostenere i ricorrenti, la mera qualifica di soggetti passivi di i.v.a. – eventualmente, come nel caso in esame, anche di altri Stati dell’Unione Europea – degli operatori coinvolti in una cessione posta in essere nel territorio nazionale.

    Il reverse charge previsto per le cessioni di rottami ferrosi richiede che il cessionario sia soggetto passivo IVA nel territorio italiano; la mera soggettività passiva IVA in un altro Stato membro non è sufficiente.

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633/1972

    Così argomentando, non ha fatto corretta applicazione del principio, tradotto poi legislativamente nella nuova formulazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 1, lett. d), secondo cui per soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale deve intendersi, oltre che un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato italiano (o ivi residente) che non abbia stabilito il domicilio all’estero, anche una stabile organizzazione nel territorio dello stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni alla stessa rese o ricevute.

    La nozione di soggetto passivo stabilito in Italia comprende anche la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato o residente all’estero, ma solo per le operazioni rese o ricevute da tale organizzazione.

  • art. 35-ter d.P.R. n. 633/1972

    La Commissione regionale ha ritenuto che il fatto che le società estere disponessero di stabili organizzazioni in Italia non presentasse alcun rilievo, poichè, in ragione del loro ruolo di soggetti cessionari, era necessario che le stesse avessero proceduto alla loro identificazione quali soggetti passivi di imposta nello Stato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35 ter.

    La Corte riporta la lettura del giudice regionale secondo cui sarebbe stata necessaria l’identificazione diretta, ma la disattende: la presenza di una stabile organizzazione in Italia può rilevare autonomamente ai fini della nozione di soggetto passivo stabilito, nei limiti delle operazioni ad essa riferibili.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo la parte omesso di trascrivere il contenuto del mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la mancata indicazione del petitum, onere che non può ritenersi soddisfatto dal rinvio all’atto (cfr. Cass. 20 luglio 2012, n. 12664).

    La censura relativa all’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione del petitum deve riportare in ricorso il contenuto dell’atto d’appello nella misura necessaria a dimostrare il vizio; il mero rinvio all’atto non soddisfa l’onere di specificità.

Massime di principio

  • Per le cessioni di rottami ferrosi assoggettate al regime di inversione contabile, la qualità di soggetto passivo IVA del cessionario deve sussistere nel territorio dello Stato; non è sufficiente che il cessionario sia identificato come soggetto passivo in un altro Stato membro.
  • Ai fini dell’applicazione del reverse charge, la stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato o residente all’estero può integrare la condizione di soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale, limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza della stabile organizzazione e il collegamento delle operazioni controverse con essa.
  • La censura di violazione delle regole che disciplinano il contenuto dell’appello è inammissibile per difetto di specificità se il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto d’appello necessario a comprovare il vizio dedotto; non è sufficiente rinviare genericamente all’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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