Cassazione Civile, Sentenza n. 10156/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria fondata su avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, con sentenza depositata il 28 marzo 2012, aveva dichiarato legittima la chiamata in causa dell'Agenzia delle entrate e inammissibile l'impugnazione di alcuni atti, ma aveva dichiarato nulli altri avvisi di accertamento e la relativa cartella, disponendo la riduzione dell'iscrizione ipotecaria entro i limiti delle somme indicate. Per gli atti emessi nei confronti della contribuente, la CTR aveva ravvisato vizi della notificazione perché mancavano la data della notifica e della spedizione della raccomandata, le generalità del notificatore e la sua sottoscrizione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982 e degli artt. 148 e 149 c.p.c., sostenendo che, essendo la notificazione stata effettuata direttamente dall'Ufficio a mezzo del servizio postale, non erano necessarie le indicazioni proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; con il secondo ha denunciato l'insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, contestando la rilevanza della questione relativa alla presenza degli avvisi di ricevimento, non essendovi stata contestazione della contribuente. La contribuente ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimaste intimate.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la decisione della CTR sui vizi formali della notificazione. Quando l'atto impositivo è notificato direttamente dall'Ufficio finanziario tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, non le formalità della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; non occorrono quindi una relata né un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento riguardo alla persona che ha ricevuto il plico. L'atto giunto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova del destinatario di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Inoltre, la mancanza della data rilevata dalla CTR risultava superata dagli avvisi di ricevimento, dai quali emergeva il momento della notificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
La notificazione postale diretta dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio finanziario segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede le formalità previste per la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario. La consegna all'indirizzo del destinatario fonda la presunzione di conoscenza, superabile solo provando l'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto.
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Le formalità proprie della notificazione disciplinata dall'art. 149 c.p.c. non si applicano alla notificazione dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario tramite il servizio postale.
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
L'arrivo della dichiarazione al luogo di destinazione fa presumere che il destinatario ne abbia avuto conoscenza; la presunzione è superabile dimostrando che, senza propria colpa, egli era nell'impossibilità di prenderne cognizione.
In caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione.
La decisione esclude che le formalità degli artt. 148 e 149 c.p.c. relative alla notificazione dell'ufficiale giudiziario governino la notificazione postale diretta dell'atto impositivo effettuata dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il rilievo svolto dalla CTR circa l’irregolarità della notifica dell’avviso di accertamento è erroneo.
La Corte ha accolto la censura di violazione e falsa applicazione di legge perché la CTR aveva applicato alla notificazione postale diretta dell'Ufficio formalità non pertinenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il secondo motivo, che censura l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (in quanto, secondo il ricorrente, la questione della presenza o meno dei due avvisi di ricevimento sarebbe irrilevante, attesa l’assenza di contestazione della contribuente), è assorbito.
La Corte non ha deciso nel merito la censura motivazionale, ritenendola assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando l'Ufficio finanziario notifica direttamente un atto impositivo a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le regole del servizio postale ordinario e non le formalità previste per la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; non sono quindi necessari una relata di notifica o un'annotazione specifica sull'avviso di ricevimento circa l'identità della persona che ha ricevuto il plico.
- La consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., senza necessità dell'invio di un'ulteriore raccomandata; il destinatario può superarla provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- La mancanza della data della notificazione non giustifica la declaratoria di nullità quando gli avvisi di ricevimento acquisiti al giudizio consentono di individuare con chiarezza il momento in cui la notifica è avvenuta.
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