Cassazione Civile, Sentenza n. 10153/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore e riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a maggiori imposte per gli anni 2003 e 2004, iscritta a ruolo in base a due avvisi di accertamento non tempestivamente impugnati. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, ritenendo precluso l’esame della pretesa tributaria per la definitività degli avvisi e insussistenti i vizi propri della cartella. In appello era stata inoltre contestata la permanenza della cartella dopo uno sgravio parziale disposto nel corso del giudizio di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto tredici motivi: ha censurato il mancato rinvio al primo giudice per vizi della relativa sentenza; sostenuto che, dopo lo sgravio parziale, occorresse un nuovo ruolo; dedotto decadenza dal controllo formale, vizi della cartella e delle sanzioni, carenze delle indagini finanziarie e della motivazione degli avvisi, assenza o mancata indicazione dell’autorizzazione alle indagini, applicazione retroattiva della presunzione sui movimenti bancari, illegittimità delle rettifiche per movimenti inferiori a 12.500 euro, mancata indicazione delle aliquote, erroneità della pretesa alla luce delle giustificazioni fornite e indebita esclusione della continuazione per le sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: i vizi di motivazione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato della sentenza di primo grado sono cause di nullità, non di inesistenza, e si convertono in motivi d’impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c.; non ricorrendo una delle ipotesi tassative di rimessione previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello poteva decidere la causa nel merito. Ha respinto anche il secondo motivo: se l’autotutela comporta soltanto una riduzione quantitativa della pretesa originaria, la cartella resta valida per l’importo residuo e non occorre notificare un nuovo avviso di accertamento o un avviso bonario; è sufficiente comunicare al contribuente lo sgravio. Diversamente, un’autotutela che introduca presupposti o materie imponibili prima non contestati comporta una nuova imposizione, contestabile mediante avviso di accertamento. I motivi dal terzo al tredicesimo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorrente non aveva riprodotto, neppure nelle parti salienti, l’atto di appello, impedendo alla Corte di verificare la novità, la rilevanza e la fondatezza delle questioni senza esaminare direttamente i fascicoli; è stato così violato l’onere di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: 8.000 euro in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito, e 8.000 euro in favore della società di riscossione, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 161, primo comma, c.p.c.
Orbene, tali motivi di nullità si convertono, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 161 c.p.c., comma 1, in motivi di impugnazione, non venendo in rilievo una delle ipotesi tassative di ipotesi di rimessione al giudice di primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
I vizi di nullità della sentenza di primo grado si fanno valere mediante impugnazione e non comportano, di per sé, la rimessione della causa al primo giudice, fuori dalle ipotesi tassativamente previste.
artt. 353 e 354 c.p.c.
Orbene, tali motivi di nullità si convertono, in applicazione del principio generale espresso dall’art. 161 c.p.c., comma 1, in motivi di impugnazione, non venendo in rilievo una delle ipotesi tassative di ipotesi di rimessione al giudice di primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
La rimessione al giudice di primo grado è ammessa soltanto nelle ipotesi tassative previste dalla legge; in loro assenza, il giudice d’appello decide la causa.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
In tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza delle questioni prospettate.
Il ricorrente per cassazione deve indicare e riprodurre gli elementi processuali indispensabili per consentire alla Corte di valutare le censure; in particolare, quando la sentenza impugnata non offre indicazioni utili, occorre riportare almeno le parti salienti dell’atto di appello per verificare che le questioni non siano nuove e valutarne rilevanza e fondatezza.
art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241
Pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere la persistente validità ed efficacia della cartella di pagamento interessata dal provvedimento di sgravio parziale, sia pure limitatamente al minor importo risultante da tale provvedimento, si sottrae alla censura prospettata, venendo in rilievo una mera riduzione quantitativa della pretesa erariale a seguito del riconoscimento parziale delle ragioni del contribuente e non già un nuovo esercizio della potestà impositiva mediante la allegazioni di presupposti impositivi non precedentemente contestati.
La Corte ha escluso che, in caso di mero ridimensionamento quantitativo della pretesa, occorra instaurare un nuovo procedimento impositivo; la cartella conserva efficacia per il residuo e il contribuente deve ricevere comunicazione dello sgravio. Il passaggio non individua una specifica interpretazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7.
art. 4, comma 2, D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
Pertanto, in relazione a tale tipo di annullamento parziale non è richiesta la notificazione di successivo avviso di accertamento ovvero di avviso bonario, ma solo la comunicazione al contribuente di quanto disposto in autotutela (ai sensi del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 4, comma 2).
Quando l’annullamento parziale in autotutela consiste nella sola riduzione quantitativa della pretesa originaria, è sufficiente comunicare al contribuente il provvedimento di autotutela; non è necessario notificare un nuovo avviso di accertamento o un avviso bonario.
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Evidenzia, inoltre, che tale orientamento si pone in coerenza con il principio – da ultimo applicato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’annullamento parziale adottato dall’Amministrazione in via di autotutela o comunque il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e, quindi, non è quindi impugnabile, qualora non comporti alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato per la mancata tempestiva impugnazione del precedente accertamento, a differenza del provvedimento emanato in via di autotutela che presenti una portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (cfr. Cass. 14 dicembre 2016, n. 25673; Cass. 15 aprile 2016, n. 7511).
Il provvedimento di autotutela meramente riduttivo, che non innovi in senso lesivo la pretesa tributaria ormai definitiva, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19; il provvedimento che amplia la pretesa originaria ha invece portata innovativa.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- I vizi di nullità della sentenza di primo grado, inclusi i difetti di motivazione e la dedotta mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si convertono in motivi d’impugnazione; non consentono la rimessione al primo giudice al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
- L’annullamento parziale in autotutela che si limiti a ridurre quantitativamente la pretesa tributaria originaria non costituisce una nuova imposizione: la cartella conserva efficacia per l’importo residuo, senza necessità di un nuovo avviso di accertamento o di un avviso bonario, ferma la comunicazione al contribuente del provvedimento di autotutela.
- Se, invece, l’annullamento parziale in autotutela comporta la ripresa a tassazione sulla base di presupposti o materie imponibili non prima rappresentati, si configura una nuova imposizione e il contribuente deve poterla contestare mediante la notificazione e l’impugnazione del relativo avviso di accertamento.
- Il provvedimento di autotutela meramente riduttivo, privo di un’effettiva innovazione lesiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; è distinta l’ipotesi del provvedimento che amplia la pretesa originaria.
- Il ricorso per cassazione deve specificare e documentare le censure riportando gli elementi processuali indispensabili alla loro valutazione. Se la sentenza impugnata non consente di verificare che le questioni siano state già proposte in appello, il ricorrente deve riprodurre almeno le parti salienti dell’atto di appello; in difetto, le censure sono inammissibili.
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