Cassazione Civile, Sentenza n. 10151/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2003 l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito IRPEF del contribuente imputandogli una plusvalenza per la cessione di un quarto della proprietà di un terreno di 1.000 mq situato nel territorio di Pomezia. L'accertamento era motivato richiamando per relationem la rideterminazione del valore del terreno effettuata ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente aveva contestato che tale valore, riferito a una liquidazione non definitiva e tempestivamente impugnata, dimostrasse il prezzo effettivamente riscosso, e aveva addotto circostanze a sostegno del corrispettivo dichiarato. Il giudice di primo grado aveva accolto le ragioni del contribuente, rilevando anche l'insufficienza delle controdeduzioni dell'Ufficio. Il giudizio sull'imposta di registro era poi terminato con cessazione della materia del contendere dopo il pagamento da parte del contribuente della maggiore somma richiesta. In appello l'Amministrazione aveva sostenuto che il pagamento rendeva definitivo il valore del bene ai fini dell'imposta di registro e che da tale valore si potesse presumere il maggior corrispettivo rilevante anche ai fini IRPEF; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 81/2012 depositata il 20 febbraio 2012, aveva accolto tale impostazione. Con il secondo dei quattro motivi di ricorso per cassazione, il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che la plusvalenza potesse essere determinata automaticamente sulla base del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro. La Corte ha deciso prioritariamente questo motivo, ritenendolo fondato e assorbente; gli altri tre motivi non sono stati esaminati.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha applicato il principio, derivante dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 quale norma di interpretazione autentica retroattiva, per cui la plusvalenza ai fini IRPEF non può essere accertata induttivamente soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di un'altra imposta commisurata al valore del bene. La base imponibile IRPEF dipende dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il costo fiscalmente rilevante del bene, sicché il valore determinato ai fini dell'imposta di registro non è, da solo, sufficiente a fondare l'accertamento della plusvalenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Il motivo “più liquido” è sicuramente il secondo ove si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., lamentandosi violato il riparto sull’onere probatorio, poichè la plusvalenza da cessione di immobile non potrebbe fondarsi su di un riferimento automatico al maggior valore determinato ai fin dell’imposta di registro.
La censura relativa all'onere della prova è fondata: l'accertamento della plusvalenza IRPEF non può essere fondato automaticamente sul maggior valore determinato ai fini dell'imposta di registro.
D.Lgs. n. 147/2015, art. 5, comma 3
Più precisamente, alla luce del principio secondo cui nell’accertamento delle imposte sui redditi, “il D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva – esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene, posto che la base imponibile ai fini IRPEF è data non già dal valore del bene, ma dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
La norma, qualificata dalla Corte come interpretazione autentica retroattiva, esclude che una plusvalenza da cessione immobiliare sia accertata induttivamente soltanto assumendo il valore dichiarato, accertato o definito per un'altra imposta commisurata al valore del bene. Ai fini IRPEF rileva invece la differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto, incrementato dei costi inerenti.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo “più liquido” è sicuramente il secondo ove si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 2697 c.c., lamentandosi violato il riparto sull’onere probatorio, poichè la plusvalenza da cessione di immobile non potrebbe fondarsi su di un riferimento automatico al maggior valore determinato ai fin dell’imposta di registro.
La disposizione individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal contribuente e scrutinato dalla Corte in relazione al riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- Ai fini dell'accertamento IRPEF della plusvalenza da cessione di un immobile, l'Amministrazione finanziaria non può procedere in via induttiva basandosi esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini di un'altra imposta commisurata al valore del bene.
- La base imponibile della plusvalenza ai fini IRPEF è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto del bene ceduto, aumentato degli altri costi inerenti; il valore del bene accertato ai fini di un'imposta diversa non equivale automaticamente al corrispettivo effettivamente percepito.
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