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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10154/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso di un credito IVA relativo al periodo d’imposta 2005, originariamente maturato e indicato nella dichiarazione annuale della società cedente e trasferito alla società acquirente per effetto della cessione di azienda del 7 novembre 2005. La cessionaria registrò il credito in contabilità, ma non lo riportò nelle successive dichiarazioni annuali; il 9 luglio 2009 presentò istanza di rimborso, respinta dall’Ufficio perché ritenuta oltre il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. I giudici di merito accolsero la domanda, ritenendo tempestiva l’istanza in ragione del termine quadriennale per la rettifica delle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione degli artt. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, 30 del D.P.R. n. 633/1972 e 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il termine per correggere le dichiarazioni IVA non fosse quadriennale, ma coincidesse con quello previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo; con il secondo censurò la motivazione contraddittoria in relazione alla mancata esposizione del credito nella dichiarazione relativa al 2005 presentata dalla contribuente. La società resistente propose ricorso incidentale condizionato, il cui motivo non è specificato nel testo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente. Ha rilevato che il credito era stato indicato nella dichiarazione IVA del periodo d’imposta 2005 della società cedente e che, con la cessione dell’azienda, era passato per legge alla cessionaria. Ha precisato che la mancata indicazione nelle dichiarazioni successive non comporta, di per sé, la perdita del credito già esposto nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione: la decadenza opera, nei termini richiamati dalla Corte, quando il credito non sia indicato nella prima dichiarazione utile e la detrazione non sia esercitata entro il termine previsto dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Poiché il credito risultava dalle dichiarazioni, i suoi requisiti sostanziali non erano contestati e l’istanza del 9 luglio 2009 era stata presentata entro il termine decennale di prescrizione, essa non era soggetta al termine biennale di decadenza invocato dall’Ufficio; la richiesta di rimborso costituisce presupposto di esigibilità per l’avvio del procedimento. La Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza d’appello senza cassarla. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è rimasto assorbito. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 13.000, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    Infatti, la decadenza dal credito è comminata, giusta il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 3, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757).

    La decadenza dal credito IVA ricorre soltanto nel caso indicato dalla disposizione, ossia quando il credito non è riportato nella prima dichiarazione utile e la detrazione non viene esercitata entro il termine previsto dall’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

  • art. 8, comma 3, D.P.R. n. 322/1998

    Infatti, la decadenza dal credito è comminata, giusta il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 3, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757).

    La disposizione è richiamata per individuare le modalità e il termine entro i quali deve essere esercitata la detrazione affinché non operi la decadenza dal credito IVA.

  • art. 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972

    Infatti, la decadenza dal credito è comminata, giusta il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 3, soltanto per il caso in cui il credito (o l’eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, sempre che la detrazione sia esercitata, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 ex art. 8, comma 3, entro il termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2016, n. 17757).

    Il termine previsto dalla disposizione delimita l’esercizio della detrazione e concorre a individuare il presupposto della decadenza dal credito IVA.

  • art. 2946 c.c.

    Da ciò consegue che, ove il credito di imposta sia desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e, come nel caso in esame, non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, nè trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr., oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass., ord., 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4559).

    Quando il credito IVA è desumibile dalle dichiarazioni e non è contestato dall’Amministrazione, il diritto è soggetto alla prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Da ciò consegue che, ove il credito di imposta sia desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e, come nel caso in esame, non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, nè trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr., oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass., ord., 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass. 22 febbraio 2017, n. 4559).

    Il termine biennale di decadenza non si applica alla richiesta di rimborso di un credito IVA desumibile dalle dichiarazioni e non contestato dall’Amministrazione; in tale ipotesi opera il termine di prescrizione decennale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, a seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza, dell’art. 378 c.p.c.

    La norma è richiamata esclusivamente per indicare il deposito della memoria nel giudizio di cassazione; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo.

  • art. 378 c.p.c.

    La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, a seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza, dell’art. 378 c.p.c.

    La norma è richiamata esclusivamente in relazione al deposito della memoria dopo la rimessione della causa alla pubblica udienza; la sentenza non ne ricava un principio interpretativo.

Massime di principio

  • La cessione di azienda comporta per legge il trasferimento al cessionario anche dei crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’Erario, compresi quelli relativi all’esercizio nel quale la cessione ha avuto effetto.
  • La mancata indicazione nelle dichiarazioni successive non determina la perdita di un credito IVA già esposto nella dichiarazione relativa al periodo di maturazione. La decadenza opera nel caso in cui il credito non sia indicato nella prima dichiarazione utile e la detrazione non sia esercitata entro il termine previsto dall’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
  • Quando il credito IVA è desumibile dalle dichiarazioni del contribuente, non è contestato dall’Amministrazione finanziaria e ricorrono i requisiti sostanziali per la detrazione, la richiesta di rimborso non è soggetta al termine biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, ma al termine di prescrizione decennale. L’istanza costituisce il presupposto di esigibilità per l’avvio del procedimento di rimborso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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