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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18755/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di cessione di quote di una società di capitali. Una società in concordato preventivo aveva proposto la cessione di una quota di partecipazione in un'altra società; la proposta era stata accettata e, secondo i giudici di merito, l'accettazione era giunta a conoscenza del proponente. Il tribunale, su domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla società promittente cedente, aveva disposto il trasferimento della quota e condannato il promissario acquirente a pagare il prezzo. La corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo: a) provata l'accettazione della proposta e la sua conoscenza da parte del destinatario, malgrado un errore materiale nella data della missiva; b) irrilevante, ai fini della caducazione del preliminare, il fatto che la società le cui quote erano cedute fosse divenuta non operativa per il mancato rilascio o per la revoca dell'autorizzazione amministrativa, poiché l'oggetto del contratto era la partecipazione sociale e non il patrimonio o l'operatività concreta della società. Il ricorrente ha proposto due motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio nella valutazione delle prove, sostenendo che non fosse stata dimostrata la ricezione dell'accettazione della proposta; violazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che il preliminare si riferisse a quote di una società attiva e autorizzata, sicché la successiva perdita dell'autorizzazione avrebbe alterato radicalmente l'assetto di interessi negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha osservato che le censure, formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, attività non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non correttamente dedotto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nella cessione di quote sociali l'oggetto immediato è la partecipazione sociale, mentre le vicende del patrimonio o dell'operatività della società incidono solo mediatamente; pertanto, carenze o vizi sopravvenuti possono giustificare il rifiuto del definitivo solo se il cedente abbia assunto specifiche garanzie contrattuali, circostanza non ravvisata nel caso concreto. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con nulla sulle spese per mancata costituzione della parte intimata e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce un fatto costitutivo o impeditivo deve fornire la relativa prova; tuttavia, nella specie la censura mascherava una contestazione dell'accertamento di merito sulla prova dell'accettazione e della sua conoscenza.

  • art. 2932 c.c.

    L'esecuzione in forma specifica del preliminare è ammissibile quando il contenuto negoziale sia determinato; nella cessione di quote sociali la sopravvenuta non operatività della società non elimina l'oggetto del contratto, che resta la partecipazione sociale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi e discussi; non consente la rilettura del materiale istruttorio né la sostituzione della valutazione probatoria del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, appartiene al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Nella cessione di quote di una società di capitali l'oggetto immediato del preliminare è la partecipazione sociale; le vicende successive dell'attività o del patrimonio sociale non incidono di regola sulla validità o sull'eseguibilità del preliminare.
  • Le sopravvenienze che incidono sull'operatività della società partecipata possono legittimare il rifiuto di stipulare il definitivo solo se il contratto contenga specifiche garanzie sul punto o se sia stata diversamente regolata l'assunzione del rischio contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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