Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18768/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania (12.01.2024) che, in parte, ha riformato la sentenza di primo grado e ha confermato le condanne per delitti di stampo mafioso e reati in materia di stupefacenti. Le censure principali sono: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per mancato deposito dei verbali di inizio/fine operazioni; tardività o inammissibilità di memorie/deduzioni difensive; illegittima revoca e non ammissione di testi della difesa; uso di una memoria del PM depositata dopo le conclusioni; mancanza di prove sufficienti per ritenere l'appartenenza/il concorso esterno nell'associazione mafiosa; contestazione dell'identificazione degli imputati nelle captazioni; criticità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; vizi nella ricostruzione del ruolo concreto svolto dagli imputati (es. utilità delle forniture di droga rispetto al clan); contestazione del riconoscimento dell'aggravante dell'associazione armata e della quantificazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi: ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per genericità e mancata autosufficienza del ricorso; ha ritenuto infondati gli altri, confermando la valutazione di merito circa la utilizzabilità delle intercettazioni (distinguendo il fascicolo del dibattimento dal fascicolo del pubblico ministero e richiamando l'onere difensivo di specificare e produrre gli atti contestati), la legittima valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori, la riqualificazione di Musumeci come concorrente esterno e la responsabilità di Olivieri come esponente apicale nonostante la detenzione, nonché il riconoscimento delle aggravanti (inclusa la disponibilità di armi desumibile anche da precedenti giudizi e contesto storico-giudiziario). Il ricorso di Impellizzeri è stato ritenuto infondato o aspecifico. In sintesi: conferma delle decisioni di merito; nessuna pronuncia di annullamento per vizio da parte della Cassazione; esito favorevole alla resistenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Usato per qualificare l'associazione mafiosa; la Corte conferma che l'aggravante della disponibilità di armi può essere desunta da elementi storici, giudiziari e probatori e applicata anche quando il singolo associato ignori per colpa la disponibilità stessa

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione al concorso esterno: il concorrente esterno punibile quando fornisce un contributo concreto, consapevole e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    commi relativi al traffico di stupefacenti e aggravanti

    Applicato per i reati di traffico di stupefacenti; la Corte conferma che comunicazioni e convergenze probatorie possono dimostrare connessione tra rifornimenti e supporto al sodalizio

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato in sede di legittimità e la necessità di specificità e di autosufficienza del ricorso

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione della prova; la Corte sottolinea che non è possibile chiedere in Cassazione una riconsiderazione globale degli elementi di merito senza specifici travisamenti probatori

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regolamenta deposito degli atti relativi alle intercettazioni; la Corte distingue il fascicolo del PM da quello del dibattimento e rileva che l'omesso deposito nel fascicolo dibattimentale non implica automaticamente inutilizzabilità

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'assenza di sanzione automatica di inutilizzabilità per il mancato rispetto di termini di deposito dei verbali di intercettazione

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Citato in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la Corte ricorda i limiti dell'appello e le condizioni per l'ammissione di nuova prova

  • principio giurisprudenziale Sezioni Unite (es. Mannino, De lodo, Fruci, Modaffari)

    Richiamati i canoni interpretativi consolidati: concorso esterno (Mannino), onere di specificazione degli atti contestati e prova di resistenza (Fruci), limiti del sindacato in Cassazione e uso delle massime di esperienza per mafia storica (De lodo, Modaffari)

Massime di principio

  • L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni richiede che la difesa indichi specificamente gli atti viziati e dimostri l'incidenza di quel vizio sul complesso probatorio; genericità comporta inammissibilità.
  • Il fascicolo del pubblico ministero è distinto dal fascicolo del dibattimento: l'omesso deposito nel fascicolo dibattimentale dei verbali di intercettazione non determina automaticamente inutilizzabilità se tali atti sono nel fascicolo PM; la parte che eccepisce deve produrre o indicare gli atti rilevanti.
  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione integrale del materiale probatorio: vanno denunciati errori di diritto o vizi logico-motivazionali specifici e non una diversa lettura dei fatti.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede prova di un contributo concreto, consapevole e causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione; non è sufficiente la mera occasionalità o potenzialità dell'azione.
  • La disponibilità di armi da parte di una consorteria mafiosa può essere desunta anche sulla base di precedenti giudiziari, fatti di sangue, intercettazioni e massime di esperienza storica, purché il giudice motivi specificamente tale riferimento.
  • La mancata motivazione espressa sul riconoscimento delle attenuanti generiche non è di per sé vizio quando il rigetto risulta implicitamente dalla motivazione complessiva e non siano prospettati elementi nuovi rispetto al primo grado.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: l'indicazione puntuale degli atti del processo che si assume travisati è obbligatoria per consentire la loro acquisizione da parte della cancelleria senza onere di lettura integrale del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.