Cassazione Penale, Sentenza n. 18655/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la riunione dei procedimenti a suo carico: davanti al G.u.p. di Asti per reati di bancarotta e omesso versamento di ritenute negli anni 2017, 2019, 2020, 2021, e davanti al Tribunale monocratico di Asti per omesso versamento di ritenute per l'anno 2018. GIBERTI sosteneva che l'ordinanza fosse "abnorme" e violasse l'art. 17 c.p.p., arrecando pregiudizio all'economia processuale e impedendo il beneficio della continuazione (l'omesso versamento 2018 sarebbe stato assorbito nel reato di bancarotta). Il Procuratore Generale in Cassazione ne chiedeva l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato radicalmente inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, essendo atti meramente ordinatori, sono sottratti a ogni forma di impugnazione. Ha inoltre ritenuto che la ricorrente non avesse adeguatamente prospettato i profili di abnormità (né strutturale né funzionale) dell'ordinanza impugnata. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 17 cod. proc. pen.
La ricorrente invocava l'art. 17 (relativo alla riunione di procedimenti) sostenendo una violazione; la Corte però non ha esaminato nel merito tale presunta violazione perché ha ritenuto inammissibile l'impugnazione degli atti meramente ordinatori che dispongono o negano la riunione.
Cass. Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015 (Di Martino)
Richiamata come principio consolidato secondo cui i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti sono atti meramente ordinatori sottratti a ogni forma di impugnazione.
Cass. Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 (Tavoloni)
Richiamata in relazione alla nozione di 'abnormità' dell'atto processuale, distinguendo il profilo strutturale (singolarità che lo pone fuori dal sistema normativo) dal profilo funzionale (che determina stasi del processo o impedimento a proseguirlo). La Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato né l'una né l'altra forma di abnormità.
Massime di principio
- I provvedimenti che ordinano o rifiutano la riunione di procedimenti sono generalmente considerati atti ordinatori e non sono soggetti a impugnazione autonoma in Cassazione.
- Per contestare validamente tale provvedimento occorre prospettare in modo dettagliato e motivato profili di abnormità: o di natura strutturale (l'atto è talmente fuori dal sistema normativo da non potervi rientrare) o di natura funzionale (l'atto provoca stasi del procedimento o rende impossibile il suo proseguimento).
- La semplice allegazione di pregiudizio per l'imputato (es. perdita del beneficio della continuazione, economia processuale) non è sufficiente: va dimostrato concretamente il nesso causale con l'atto impugnato e l'effettivo impedimento processuale.
- Se si ritiene che più fattispecie debbano essere riunite per ragioni di continuità o di identità di fatto, è opportuno documentare dettagliatamente le connessioni fattuali e giuridiche tra i procedimenti e indicare perché la mancata riunione arrecherebbe un concreto pregiudizio rilevante e irreparabile.
- Quando la normativa o la giurisprudenza esclude l'impugnabilità del provvedimento, le doglianze relative alla riunione possono essere valutate in sede diversa (ad es. nelle fasi successive del processo o con mezzi impugnatori appropriati contro provvedimenti non meramente ordinatori).
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