Cassazione Penale, Sentenza n. 18653/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pirrotta era stato dichiarato colpevole dagli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 e condannato a 3.000 euro di ammenda per aver realizzato, in zona sismica, una baracca con copertura in lamiera senza depositare gli atti progettuali presso l'ufficio tecnico regionale e senza ottenere l'autorizzazione regionale. Il ricorrente ha dedotto che l'opera era una vecchia struttura di edilizia "leggera" e precaria, ancorata non in modo permanente e preesistente al suo utilizzo (egli era solo occupante/depositante di attrezzi), per cui non sarebbe stato necessario alcun titolo autorizzatorio; ha inoltre dedotto l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in parte sostanziale e in parte procedurale. Ha confermato il principio secondo cui, in zona sismica, le disposizioni degli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 si applicano a tutte le costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità, indipendentemente dai materiali o dalla presunta precarietà, e che la denuncia dei lavori e il deposito del progetto sono obbligatori in ogni caso. Ha chiarito che la successiva modifica normativa (introduzione dell'art. 94-bis e linee guida ministeriali) non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi anteriormente. Tuttavia, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa persona fisica, perché la motivazione del Tribunale era apodittica e contraddittoria rispetto alle testimonianze che indicavano il ricorrente come mero utilizzatore/occupante della baracca preesistente; il giudice di merito dovrà verificare la natura soggettiva della responsabilità (chi fosse effettivamente il titolare/disponente) e la data di ultimazione dei lavori ai fini della prescrizione. È stato inoltre affermato l'indirizzo maggioritario che considera i reati della normativa antisismica, fino all'ultimazione dei lavori o all'ottenimento dell'autorizzazione, come reati permanenti.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia)
artt. 83, 93, 94, 95, 94-bis
Le norme antisismiche (artt. 93, 94, 95) si applicano a tutte le costruzioni in zona sismica rilevanti per la pubblica incolumità, a prescindere dai materiali o dalla precarietà; obbligo di denuncia dei lavori e deposito del progetto sempre sussistente; l'art. 94-bis ha introdotto distinguo (interventi "rilevanti", "minore rilevanza", "privi di rilevanza") ma la sua disciplina autorizzatoria non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Decreto ministeriale (linee guida) 30 aprile 2020
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020
Attribuisce al Ministero il compito di individuare, dal punto di vista strutturale, gli interventi rilevanti/non rilevanti ai fini dell'autorizzazione sismica; utili per la classificazione amministrativa ma non retroattive rispetto a fatti anteriori.
Legge regionale Calabria n. 16 del 17 settembre 2020
Ha recepito le definizioni di interventi di cui all'art. 94-bis e demandato a regolamento l'attuazione e l'adeguamento alle linee guida ministeriali; utile per la disciplina regionale ma non applicabile retroattivamente.
Deliberazione Giunta Regionale Calabria n. 47 del 10 febbraio 2004
citata per la classificazione sismica del Comune di Scilla
Dichiara il comune di Scilla ad elevata sismicità, con conseguente regime autorizzatorio specifico (autorizzazione preventiva necessaria per interventi "rilevanti").
Codice di procedura penale
Limiti del sindacato della Corte di legittimità sulla classificazione di fatto e di diritto compiuta dal giudice di merito; la valutazione sulla classificazione dell'intervento ai fini dell'art. 94-bis è questione di fatto sindacabile nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
Codice penale
Principio sulla successione delle leggi penali nel tempo: non si applica alla variazione di norme amministrative/procedurali che incidono sulla punibilità di condotte già compiute, pertanto la disciplina successiva più favorevole non opera se modifica solo aspetti amministrativi senza abrogare la norma penale.
Massime di principio
- In zona sismica qualsiasi intervento edilizio diverso dalla sola manutenzione ordinaria richiede sempre la denuncia dei lavori e il deposito del progetto presso l'ufficio tecnico competente; il materiale o la presunta precarietà non esonerano dall'obbligo.
- La necessità dell'autorizzazione sismica (art. 94 e 94-bis) dipende dalla classificazione dell'intervento (rilevante/minore/privo di rilevanza): dopo l'introduzione dell'art. 94-bis solo gli interventi "rilevanti" richiedono autorizzazione preventiva nelle zone non a bassa sismicità, ma questa distinzione non è retroattiva rispetto a fatti anteriori alla modifica normativa.
- Le contravvenzioni antisismiche perseguono inosservanze formali finalizzate al controllo preventivo; l'eventuale pericolosità effettiva dell'opera o il rilascio successivo di autorizzazioni non sanano retroattivamente l'illiceità commessa al momento dell'inizio dei lavori.
- I reati disciplinati dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 sono generalmente reati a soggettività ristretta: la responsabilità penale per l'omessa denuncia grava principalmente sul committente/titolare o su chi abbia la disponibilità dell'immobile/area; l'esecutore dei lavori può essere responsabile per le condotte esecutive ma non per l'omessa denuncia del committente.
- Sulla natura temporale della violazione esiste prevalente giurisprudenza che qualifica come permanenti le violazioni antisismiche fino all'ultimazione dei lavori o all'ottenimento dell'autorizzazione; pertanto la decorrenza della prescrizione può essere legata all'ultimazione dei lavori.
- In presenza di accertamenti contrastanti (es. testimonianze che indicano il ricorrente come mero utilizzatore), il giudice di merito deve motivare con chiarezza la sussistenza della soggettività della responsabilità; in mancanza di prova della titolarità/disponibilità del bene l'imputato potrebbe essere prosciolto.
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