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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18650/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 09/09/2024 del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva rigettato l'appello cautelare volto alla restituzione della somma di €39.050, di un anello di pietre dure, di una collana (rosario), di un bracciale di pietre dure e di un orologio Rolex, sequestrati al signor Mario Milo con decreto del G.I.P. del 09/10/2023 (indagato per i reati di cui all'art. 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n.43/1973). Il terzo interessato Conte contestava la decisione sostenendo che la motivazione era mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, e che era stata prodotta documentazione (certificati di acquisto per bracciale e anello, certificazione di riparazione per il Rolex, evidenze economiche societarie e rinvenimento in stesso contenitore dei beni al momento dell'arresto di Milo) idonea a dimostrare la propria titolarità sui beni e la plausibilità della sua versione sui fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di sequestro (art. 325 c.p.p.), richiamando che in tale sede è sindacabile solo la violazione di legge o vizi della motivazione tanto radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza di restituzione: presunzione di titolarità in capo a chi era nella materialità dei beni (Milo), plausibile inverosimiglianza della versione del terzo che avrebbe affidato a un amico somme e preziosi ingenti senza giustificazione urgente, e insufficiente valore probatorio della documentazione prodotta (beni fungibili senza dati identificativi certi; riparazione pagata non prova la proprietà; nessun elemento certo sulla riconducibilità del contante a Conte). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    citato testualmente nell'ordinanza impugnata e nella motivazione della Corte

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo/probatorio: è consentito solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen.

    menzionata nella motivazione come riferimento sulla deducibilità dell'illogicità manifesta

    La Corte ricorda che l'illogicità manifesta della motivazione è materiale di censura specifica prevista dalla lett. e) dell'art. 606, ma sottolinea i limiti di utilizzazione di tale argomento nel ricorso contro ordinanze di sequestro ex art. 325 c.p.p.

  • art. 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43/1973

    indicazione del capo di imputazione rispetto all'indagato Mario Milo

    Norma penale collegata alla vicenda investigativa che giustifica il sequestro preventivo dei beni ritenuti pertinenti o provento del reato (inquadramento sostanziale della posizione dell'indagato cui sono stati sequestrati i beni).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per l'onere di sostenere le spese del procedimento

    Norma che disciplina l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in Cassazione, posto a carico del ricorrente.

  • Sent. Corte cost. n. 186/2000

    citata nella parte relativa alla liquidazione della somma alla Cassa delle ammende

    Riferimento giurisprudenziale usato per motivare l'erogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende e per valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Presunzione di titolarità in capo al soggetto che detiene materialmente i beni: chi viene trovato in possesso dei beni sequestrati è presumibile titolare, salvo prova specifica contraria fornita dal terzo interessato.
  • Il terzo proprietario deve fornire prove precise e riconoscibili: per oggetti fungibili o di valore elevato occorrono elementi identificativi certi (numero di serie, certificati che indichino il medesimo bene sequestrato, fotografie datate, contratti di compravendita contenenti elementi identificativi), non generiche fatture o attestazioni di spesa.
  • Documentazione economica generica (redditi societari, disponibilità finanziarie) non sostituisce la prova diretta di proprietà: dimostrare di avere disponibilità economiche non prova che una specifica somma di denaro in contanti sequestrata appartenga al terzo.
  • La riparazione o pagamento di prestazioni non prova automaticamente la titolarità dell'oggetto riparato: la documentazione di pagamento va collegata ai dati identificativi dell'oggetto (es. numero di matricola del Rolex) per essere decisiva.
  • Nelle impugnazioni in cassazione contro ordinanze di sequestro, i limiti processuali sono stringenti: il ricorso dev'essere fondato su violazione di legge o su vizi motivazionali radicali; le censure basate su valutazioni di merito o sulla mera manifesta illogicità della motivazione rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Prima di impugnare è preferibile: rafforzare la prova di proprietà con elementi univoci e, se possibile, proporre istanze o mezzi probatori nelle fasi esperibili (esame, produzione documentale al riesame o al giudice dell'indagine preliminare), poiché i rimedi successivi possono essere limitati.

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