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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18651/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), in quanto, quale amministratore unico della Immobiliare Cantuchiari s.r.l., dopo la vendita di un immobile, avrebbe effettuato prelievi e bonifici dal conto della società per complessivi € 873.500,00 omettendo di indicare elementi attivi per € 434.304,00 nella dichiarazione 2014, con evasione IRPEF pari a € 183.043,00 (oltre la soglia del 10%). In Cassazione ha lamentato: insufficiente motivazione e errata applicazione dell'art. 4 D.Lgs. 74/2000, mancata considerazione delle deduzioni difensive che avrebbero dimostrato l'uso lecito delle somme (recupero crediti/anticipi e pagamento di fatture), vizio nella valutazione delle causali dei bonifici e dei prelievi e assenza del dolo specifico di evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproducevano valutazioni di merito già compiute dai giudici del merito; ha pertanto confermato la sentenza della Corte d'appello (e quindi la condanna di primo grado). I giudici hanno ritenuto che i prelievi non fossero giustificati dalla documentazione contabile, che molte operazioni erano avvenute in contanti o a favore dei conti personali o di società riconducibili all'imputato, e che le causali indicate non trovavano riscontro oggettivo (ad es. assenza di documentazione probante per le società che avrebbero eseguito lavori). È stato inoltre ritenuto dimostrato il dolo specifico di evasione in relazione alla redazione di una dichiarazione con elementi attivi inferiori a quelli reali. Pronuncia: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; conferma della condanna per dichiarazione infedele (pena già inflitta di 1 anno e 6 mesi di reclusione).

Norme richiamate

  • art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte ha interpretato l'art. 4 come comprensivo dell'annotazione di componenti positivi del reddito in misura inferiore a quella reale; la condotta contestata (prelievi che hanno permesso di sottrarre elementi attivi alla dichiarazione) integra la dichiarazione infedele, soprattutto alla luce delle modifiche successive.

  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158 (modifiche al D.Lgs. 74/2000)

    D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158

    Il rilievo delle modifiche è volto a chiarire che la fattispecie di dichiarazione infedele include varie condotte (annotazione in misura inferiore, indebita riduzione dell'imponibile, sottofatturazione) e la Corte si è avvalsa di tale quadro normativo per qualificare i fatti.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    La Corte ha richiamato questa disposizione per valutare l'ammissibilità del ricorso: lamentele che in realtà chiedono una rivalutazione del merito dei fatti sono inammissibili; solo vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) sono sindacabili in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per fondare l'irrogazione dell'onere a carico del ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'istituto della Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato la sussistenza o meno di colpa nell'iniziativa del ricorrente e, pur non ravvisando colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, ha disposto un versamento equitativo di € 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione delle prove di merito: ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili.
  • Per giustificare prelievi o trasferimenti dal conto societario a vantaggio del socio è necessario fornire riscontri documentali chiari (delibere, documentazione contabile, fatture e pagamenti tracciabili) che dimostrino l'esistenza di crediti o spese della società; causali generiche sui bonifici non sono sufficienti.
  • Prelievi ripetuti in contanti e bonifici verso conti personali o di società riconducibili all'amministratore sono indizi contrari all'utilizzo delle somme per l'interesse sociale e rafforzano l'ipotesi di sottrazione di elementi attivi alla tassazione.
  • Ai fini del reato tributario rileva il risultato della dichiarazione (sottrazione di elementi attivi) e il dolo specifico può essere desunto dalle modalità e dalla sistematicità delle condotte che hanno portato alla predisposizione di una dichiarazione mendace.
  • In sede di impugnazione è necessario articolare vizi formali o logici della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta) per ottenere un sindacato di legittimità; la mera richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio non è idonea.
  • Quando si contesta un'operazione come 'recupero socio' o 'recupero spese', è opportuno conservare e produrre documentazione contabile e bancaria che provi la sussistenza dell'anticipazione o della spesa e la correlata imputazione in bilancio.

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