Cassazione Penale, Sentenza n. 43859/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pescara che, in riesame dopo annullamento della Corte di Cassazione, aveva revocato il sequestro preventivo su tre titoli nominativi (rappresentanti azioni Molino e pastificio De Cecco) ritenuti pervenuti agli odierni indagati per effetto di una girata con firma contestata come falsa. Il Pubblico ministero ha censurato la decisione sostenendo che il Tribunale, nel riesame, ha erroneamente valutato il requisito del periculum in mora: ha dato eccessivo peso alla transazione tra gli odierni titolari e i coeredi (atto civile sopravvenuto) ritenendola idonea a escludere il pericolo che la disponibilità dei titoli potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato di falso. Il ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'esistenza del vincolo di pertinenza tra titoli e reato e la concreta capacità dei titoli di essere ancora oggetto di negozi che aggraverebbero le conseguenze del falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale. La Suprema Corte ha richiamato i limiti del giudizio di rinvio (vincolo al principio di diritto stabilito nella sentenza rescindente) e ha osservato che il Tribunale nel provvedimento impugnato ha sottovalutato l'interesse pubblico alla genuinità e veridicità degli atti (aspetto plurioffensivo del falso) e non ha adeguatamente esaminato il periodo tra il consolidamento della proprietà (morte della de cuius nel novembre 2019) e la transazione del 23 aprile 2021, durante il quale gli indagati hanno potuto esercitare e disporre dei diritti sulle azioni (incasso dividendi, atti dispositivi, cessioni parziali). Pertanto la decisione è stata annullata e si è disposto il rinvio al Tribunale di riesame perché valuti, conformandosi ai principi espressi, se la disponibilità delle azioni possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ai sensi dell'art. 321, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato contestato (falsità in scrittura privata/strumento atto a trasferire diritti). La Corte conferma che il fumus per tale delitto è stato ritenuto nella fase cautelare e che tale delitto può giustificare misure preventive se la disponibilità dei beni può aggravare o protrarre le sue conseguenze.
Richiamato insieme all'art. 476 come quadro normativo dei reati di falso relativi agli atti di trasferimento. Usato per qualificare la natura del fatto che ha consentito l'acquisizione dei titoli.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma centrale per il sequestro preventivo: richiede che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. La Corte ha disposto che il giudice del riesame, nel rinvio, verifichi specificamente tale requisito anche alla luce dell'interesse pubblico alla fede pubblica.
Riferimento alla transazione novativa invocata dal Tribunale per ritenere estinto il pregiudizio civile. La Corte ha richiamato la disciplina sulla natura e effetti della transazione, ma ha anche indicato che l'esistenza della transazione non esclude automaticamente la valutazione del periculum penale.
Richiamato in relazione agli effetti della transazione tra coeredi e De Cecco; il Tribunale aveva ritenuto che la transazione avesse eliminato le ragioni di danno civile, ma la Cassazione ha precisato che ciò non esaurisce la valutazione del rischio penale.
Richiamato in ordine al principio secondo cui accertata la falsità di un atto il giudice penale deve dichiararla per tutelare l'interesse pubblico all'eliminazione dal circuito legale di atti falsi; supporta la necessità di una valutazione pubblicistica del danno.
Richiamato per spiegare i poteri del giudice del rinvio: il giudice di merito che decide dopo annullamento con rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte ma può rivalutare le censure entro i limiti indicati.
art. 2355-bis, comma terzo, cod. civ.
Menziato in relazione ai limiti alla circolazione delle azioni nominative; la Corte osserva che, nella specie, gli indagati hanno comunque acquisito la titolarità e la disponibilità delle azioni non ostacolata da tale limite.
Massime di principio
- In caso di sequestro preventivo di titoli nominativi per falsità documentale, il giudice deve valutare separatamente il fumus commissi delicti e il periculum in mora: la mera transazione civile tra parti private non elimina automaticamente il pericolo penale.
- L'interesse pubblico alla genuinità e veridicità degli atti (tutela della fede pubblica) deve essere considerato autonomamente rispetto agli interessi privatistici degli eventuali danneggiati: anche se i coeredi rinunciano a pretese civili, può sussistere il pericolo che la circolazione dei titoli aggravi o prolunghi le conseguenze del reato.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione ma può e deve rivalutare le censure entro i limiti indicati; non può ripetere il percorso logico già censurato né ignorare i profili pubblicistici evidenziati dalla Cassazione.
- È necessario esaminare il periodo temporale in cui l'indagato ha potuto esercitare diritti derivanti dalla titolarità dei titoli (es. incasso dividendi, compimento di atti dispositivi): l'esistenza di atti di disposizione anche parzialmente perfezionati è elemento rilevante per il periculum.
- La sostituzione formale dei titoli o l'annotazione nel libro soci non elimina automaticamente la valutazione sulla pertinenza e sull'attualità del pericolo: tali elementi possono essere rilevanti soprattutto in fase di esecuzione della misura ma non dispongono ex se della decisione sulla necessità del sequestro preventivo.
- Quando un bene è il risultato o il prodotto di un reato contestato, la sua libera disponibilità può giustificare misure preventive anche quando gli effetti civili sembrano essersi attenuati, se sussiste il rischio di ulteriori negozi che aggravino la situazione.
- Nel contenzioso che coinvolge firme contestate e autenticazioni notarili, la valutazione tecnica (consulenze) e le dichiarazioni di persone informate sui fatti sono elementi che contribuiscono al giudizio sul fumus; tuttavia la presenza di fumus non esonera la necessità di una rigorosa valutazione del periculum.
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