Cassazione Penale, Sentenza n. 43708/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti ascritti nelle tre sentenze (partecipazione ad associazione a delinquere e spaccio di stupefacenti unificati ex art. 81 cpv. cod. pen., tentativi di estorsione e reati di detenzione e porto di armi). La difesa denunciava violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen., sostenendo che le condotte estorsive rientravano nelle finalità associative e fossero preordinate sin dall'ingresso nel sodalizio; citava inoltre un'ordinanza favorevole a un coimputato (Vincenzo Scarpato) per dimostrare l'omogeneità del trattamento.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la correttezza della valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati fine è ipotizzabile solo se risulti che i reati fine erano già programmati al momento dell'ingresso del singolo partecipe nel sodalizio oppure che il singolo abbia specificamente condiviso un preciso disegno criminoso. La Corte ha ritenuto che nel caso di Esposito manchino elementi sintomatici della preordinazione: il suo ruolo nelle estorsioni fu residuale e l'incarico estorsivo gli venne affidato successivamente rispetto alla programmazione iniziale, che lo vedeva addetto alla gestione delle piazze di spaccio. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
Per riconoscere la continuazione tra più fatti è necessario che i reati successivi siano stati programmati al momento dell'ingresso del singolo nel sodalizio o che il singolo abbia condiviso un disegno criminoso sufficientemente preciso; la mera corrispondenza dei reati alle finalità associative non è sufficiente.
art. 416-bis codice penale
L'applicazione automatica della continuazione con i reati commessi in ambito associativo è esclusa: occorre verificare la preordinazione dei reati fine rispetto alla singola adesione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Rv. 271984-01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369-01
Confermato il principio secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati fine richiede prova della programmazione dei reati fine al momento dell'adesione del singolo o di una condivisione specifica di un progetto criminoso; la verifica è individuale e non automatica.
Massime di principio
- La continuazione tra partecipazione ad associazione e reati "fine" è possibile solo se il singolo associato aveva già programmato o condiviso in modo specifico quei reati al momento dell'adesione.
- Non basta che i reati siano tipici o rientrino nelle finalità generiche del sodalizio: è necessario dimostrare la preordinazione rispetto al singolo partecipante.
- La valutazione della preordinazione è individuale: il trattamento riconosciuto a un coimputato non vincola automaticamente per gli altri partecipanti.
- Prove fattuali (ruolo, incarichi iniziali, momento e modalità di assegnazione degli illeciti) sono decisive per stabilire se sia configurabile la continuazione.
- La difesa, per ottenere il riconoscimento della continuazione, deve indicare elementi concreti che dimostrino la condivisione di un disegno criminoso preciso al momento dell'ingresso nel sodalizio.
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