Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/05/2024 che aveva respinto l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Salvatore Contarino, condannato per reati di stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/90). Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda perché non richiamava requisiti specifici del novellato art. 4‑bis ord. pen. e perché il detenuto aveva subito un rilievo disciplinare recente (esclusione dalle attività comuni per 15 giorni). Il difensore ha denunciato violazione di legge e motivazione contraddittoria, sostenendo che l'art. 4‑bis comporta solo una presunzione relativa di assenza di collegamenti con la criminalità organizzata che può essere superata solo da elementi probatori contrari e che, anzi, le informative dei Carabinieri e la relazione trattamentale evidenziavano l'assenza di collegamenti e numerosi elementi positivi utili per l'affidamento. Il PG ha chiesto il rigetto sostenendo che non sono state fornite allegazioni specifiche per superare la presunzione di cui all'art. 4‑bis e che le informative sono recessive rispetto al rilievo disciplinare.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che l'art. 4‑bis non impone requisiti di accesso specifici ma solo l'assenza di elementi che facciano ritenere sussistenti collegamenti con criminalità organizzata/terroristica/eversiva; nel caso di specie le informative dei Carabinieri escludevano tali collegamenti, quindi il richiamo dell'ordinanza all'art. 4‑bis per pretendere ulteriori allegazioni era inconferente. La Corte ha inoltre ricordato i criteri generali per valutare l'affidamento in prova (natura del reato, precedenti, procedimenti pendenti, informazioni di polizia, condotta carceraria, indagine socio‑familiare, comportamento post‑condanna) e ha affermato che il rilievo disciplinare, pur rilevante, non può automaticamente precludere il beneficio senza un confronto motivato con gli elementi favorevoli (relazione trattamentale, informative di polizia, deduzioni difensive). Il Tribunale di sorveglianza dovrà rivalutare tutti gli elementi nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4‑bis ordinamento penitenziario
La disposizione non introduce requisiti di accesso specifici per le misure alternative, ma una preclusione solo in presenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Non richiede che il richiedente formuli allegazioni particolari oltre a quelle ordinarie.
Indica il titolo di reato (illecito connesso agli stupefacenti) per cui il Condannato è detenuto; i reati di stupefacenti rientrano tra quelli richiamati dall'art. 4‑bis come potenzialmente soggetti a verifica di collegamenti con criminalità organizzata.
Norma collegata al reato contestato al ricorrente; anch'essa segna la materia (droghe) e rende applicabile la verifica prevista dall'art. 4‑bis.
art. 47 ordinamento penitenziario
Richiamato dalla difesa come criterio generale collegato alla valutazione del comportamento e del trattamento, sebbene la decisione si sia focalizzata soprattutto sull'interpretazione dell'art. 4‑bis e sui criteri giurisprudenziali per l'affidamento in prova.
Massime di principio
- Per i condannati per reati di droga disciplinati dal DPR 309/90 l'art. 4‑bis istituisce una presunzione relativa: non vieta automaticamente le misure alternative, richiede invece l'esistenza di elementi concreti che dimostrino collegamenti con la criminalità organizzata/terroristica/eversiva per escludere il beneficio.
- La presenza di un rilievo disciplinare in carcere è un elemento rilevante ma non decisivo: deve essere ponderato e motivato in confronto con gli elementi favorevoli quali la relazione trattamentale, le informative di polizia, l'indagine socio‑familiare e la possibilità di lavoro/contesto familiare.
- L'onere del richiedente non è probatorio ma di allegazione: il detenuto deve prospettare i fatti e gli elementi utili a sostenere la richiesta; spetta poi al giudice, anche d'ufficio, compiere gli accertamenti necessari.
- Le informative delle forze di polizia e la relazione trattamentale hanno rilievo prognostico significativo e non possono essere trattate come meri elementi recessivi rispetto al singolo rilievo disciplinare.
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione comparativa esplicita che pesi separatamente e congiuntamente gli elementi favorevoli e sfavorevoli all'affidamento; la mancata valutazione comparata è motivo di annullamento e rinvio.
- In caso di valutazione erronea o lacunosa circa l'applicazione dell'art. 4‑bis o della ponderazione degli elementi istruttori, la Corte di legittimità può annullare l'ordinanza e rinviare per un nuovo esame conforme ai criteri indicati.
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