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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43704/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della custodia cautelare in carcere per detenzione di fuochi d'artificio. Denuncia due vizi: 1) contraddittorietà e illogicità della motivazione e carenza dell'autonoma valutazione del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica, nonché mancanza di specifica indicazione sulle ragioni dell'entità della misura; 2) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione al difensore dell'udienza di convalida dell'arresto (nullità dell'udienza ai sensi degli artt. 178 lett. c), 179 e 180 c.p.p.) e mancata riunione di istanze presentate in momenti diversi.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso è stato depositato prima del deposito della motivazione dell'ordinanza impugnata, rendendo generica l'impugnazione; le censure sono carenti di specificità e non indicano in modo puntuale quali omissioni avrebbero potuto determinare esiti diversi; il Tribunale del riesame non è tenuto, nella decisione di conferma, a riscrivere ex novo gli elementi indiziari ma solo a valutare eventuali vizi della motivazione, e la mancanza di autonoma valutazione indicata dal ricorrente non è stata provata. Quanto alla presunta nullità per mancata comunicazione al difensore, la Corte ricorda che l'eventuale nullità della convalida dell'arresto non travolge automaticamente l'ordinanza che dispone la misura cautelare, essendo provvedimenti autonomi con rimedi distinti. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposto l'adempimento dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; non segue la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2 (autonoma valutazione in caso di misura inaudita altera parte)

    La Corte precisa che l'obbligo di autonoma valutazione riguarda il giudice che emette la misura inaudita altera parte; il Tribunale del riesame, nella conferma, non è tenuto a riscrivere gli elementi indiziari ma può censurare vizi della motivazione o motivazione assente o apparente

  • art. 611 cod. proc. pen.

    disciplinante l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la trattazione in camera di consiglio partecipata

    Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità per mancanza della tempestiva richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, conformemente alle modifiche normative richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti alla riesposizione dei motivi in cassazione

    Richiamato a proposito dei limiti entro i quali sono dedotti i motivi di ricorso per cassazione

  • artt. 178 lett. c), 179 e 180 cod. proc. pen.

    nullità degli atti processuali

    Il ricorrente eccepisce la nullità per mancata comunicazione; la Corte osserva che eventuali nullità relative all'udienza di convalida devono essere eccepite con i rimedi specifici e non travolgono automaticamente l'ordinanza cautelare

  • art. 391 cod. proc. pen.

    udienza di convalida dell'arresto

    La mancata comunicazione al difensore in sede di convalida può comportare nullità dell'udienza ma non determina di per sé l'invalidità dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, essendo provvedimenti distinti

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti in caso di provvedimento di cassazione

    Ordini gli adempimenti previsti; si precisa che il presente provvedimento non comporta la liberazione automatica dell'indagato

  • art. 81 cod. pen. e leggi correlate

    artt. 81 comma secondo cod. pen.; artt. 1 e 2 legge n. 895/1967; art. 10 legge 497/1974

    Norme sostanziali in relazione al reato contestato (detenzione di fuochi d'artificio), richiamate nel provvedimento di applicazione della misura, ma non centrali nella decisione di ammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento motivato è inammissibile se depositato prima del deposito della motivazione, salvo che le censure riguardino elementi evincibili univocamente dal solo dispositivo e non richiedano la motivazione
  • La specificità delle censure in cassazione è essenziale: il ricorrente deve indicare con precisione quali parti della motivazione siano omesse o contraddittorie e perché ciò avrebbe determinato decisioni diverse
  • Il Tribunale del riesame che conferma una misura cautelare non è obbligato a riscrivere ex novo il compendio indiziario; può limitarsi a verificare la presenza di vizi della motivazione o la sua assenza o apparente
  • La nullità dell'udienza di convalida per mancata comunicazione al difensore non travolge automaticamente l'ordinanza che impone la misura cautelare: sono provvedimenti autonomi e richiedono rimedi distinti
  • Per contestare vizi procedurali (es. omissione di comunicazioni, nullità udienza) occorre utilizzare i rimedi processuali specifici e tempestivi, oltre a documentare in modo puntuale l'effetto concreto di tali vizi sull'esercizio della difesa

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