Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo sussistente un pericolo di recidiva specifica a causa di precedenti per truffa e falsità e di numerose segnalazioni tra il 2018 e il 2023 per condotte analoghe, spesso realizzate con modalità telematiche e talvolta sotto falso nome; inoltre rilevava che le riparazioni effettuate erano limitate e che le condizioni cliniche non compensavano il rischio. Il difensore ha impugnato l'ordinanza denunciando contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di elementi (tra cui la datazione dei carichi pendenti, il numero di persone risarcite e la documentazione sanitaria).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse formulato una motivazione precisa e coerente, basata su numerose e recenti segnalazioni per fatti analoghi e sull'uso di modalità telematiche facilmente reiterabili in regime di detenzione domiciliare o durante attività lavorative. Ha confermato che le modeste riparazioni non neutralizzano il concreto rischio di recidiva e che le condizioni cliniche non erano tali da supplire alla mancanza dei presupposti per le misure alternative. Le nuove circostanze allegate successivamente (costituzione in carcere, aggravamento delle condizioni di salute) non hanno rilevanza nel giudizio sul presente ricorso ma potranno essere valutate in eventuali future istanze. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso alla Corte di Cassazione denunciati dal ricorrente (tra cui vizio di motivazione/contraddittorietà) e delimita l'oggetto del sindacato di legittimità.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri per la concessione dell'affidamento in prova: la valutazione della personalità deve considerare il comportamento successivo ai fatti per accertare una evoluzione positiva idonea al reinserimento.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Riferito alle norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione e ai relativi presupposti; impone valutazioni prognostiche sul rischio di recidiva e sulle modalità esecutive della misura.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 7873 del 18/03/2023 (dep. 2024)
Principio secondo cui, ai fini dell'affidamento in prova, è necessaria la valutazione del comportamento successivo alla commissione dei reati per verificare la concreta evoluzione della personalità e la possibilità di reinserimento.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (dep. 2020)
Conferma che, oltre all'assenza di indicazioni negative, è necessario individuare elementi positivi attuali che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l'esito della prova e la prevenzione del pericolo di recidiva.
Massime di principio
- La reiterazione, anche in forma di segnalazioni recenti per fatti analoghi, costituisce elemento decisivo contro la concessione di misure alternative: la valutazione deve considerare il comportamento post-fatto e la possibilità di ripetizione del reato.
- Modalità telematiche di commissione del reato aumentano il rischio che misure come la detenzione domiciliare o lavori con accesso telematico favoriscano la reiterazione; il collegio deve valutare le modalità esecutive della misura rispetto al rischio specifico.
- Riparazioni economiche o risarcimenti di modesto importo e limitato numero di persone offese hanno scarso effetto rassicurante se persistono elementi di serialità delinquenziale.
- Le condizioni cliniche del condannato (o di familiari) possono essere valutate, ma non prevalgono se il profilo prognostico di recidiva è elevato; nuovi documenti sanitari rilevanti vanno presentati e valutati in specifiche istanze successive.
- Spetta al ricorrente fornire elementi concreti e specifici per confutare le risultanze informatiche o le segnalazioni; deduzioni generiche non sono sufficienti a far ritenere viziata la motivazione del giudice di merito.
- Il Tribunale non è obbligato ad attivare indagini istruttorie supplementari salvo che siano dedotte circostanze non sufficientemente provate o meritevoli di verifica.
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