Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha concesso l'affidamento in prova chiedendo (1) l'annullamento per nullità e/o invalidità del procedimento e dell'ordinanza per omessa/invalida notifica degli avvisi di rinvio delle udienze del 20/09/2022, 20/06/2023 e 24/10/2023 (rinvii disposti per legittimo impedimento del condannato e notificati solo al difensore, malgrado il condannato avesse eletto domicilio presso la sua abitazione); (2) la declaratoria di illegittimità o invalidità delle limitazioni aggiunte fra le prescrizioni imposte unitamente alla concessione del beneficio
La decisione
Il ricorso è accolto in parte: il primo motivo è ritenuto fondato e determina l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Venezia. Il Tribunale ha accertato che l'avviso di fissazione dell'udienza del 20/09/2022 non era stato notificato al condannato presso il domicilio da lui eletto e che nemmeno per i successivi rinvii del 20/06/2023 e del 24/10/2023 era stata disposta notifica in favore del condannato, nonostante fossero addotti impedimenti per motivi di salute; tale omissione integra una nullità assoluta del provvedimento conclusivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo esame
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione dell'avviso di udienza al difensore qualora previsto; tuttavia, se il condannato ha eletto domicilio e la notifica non è eseguita presso quel domicilio prima di procedere, l'omessa notificazione al soggetto interessa produce vizio procedurale rilevante
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di nullità assoluta del procedimento; il tribunale ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza rientri fra tali ipotesi
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della nullità assoluta; applicato con l'art. 178 per affermare l'annullamento del provvedimento conclusivo
Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, Rv. 284540 – 01 (giurisprudenza)
Giurisprudenza citata che conferma il principio secondo cui l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo
Massime di principio
- Se il condannato ha eletto domicilio, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato anche a lui: la notifica solo al difensore non è sufficiente a sanare la carenza procedurale
- L'omessa notificazione dell'avviso di udienza all'interessato può comportare nullità assoluta del provvedimento conclusivo (annullamento e rinvio per nuovo giudizio)
- Anche quando siano addotti impedimenti personali (es. motivi di salute) per il condannato, i rinvii successivi richiedono comunque attenzione alla corretta notifica al soggetto perché l'assenza di notifica continua a determinare vizio insanabile
- La regolarità formale della procedura di convocazione è condizione essenziale anche nei procedimenti che concedono misure favorevoli (es. affidamento in prova): il difetto procedurale prevale sulla valutazione del merito dell'istanza
- In casi simili la strada corretta è l'annullamento del provvedimento viziato e il rinvio per nuovo giudizio, salvo che la parte resistente possa dimostrare che la notifica effettiva all'interessato è avvenuta o che la nullità sia stata sanata
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